Art. 1944 Codice Civile. Obbligazione del fideiussore.
1944. Obbligazione del fideiussore.
Il fideiussore [c.c. 1948] è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito [c.c. 1292, 1410, 1952, 1953].
Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione [c.c. 2868] (1).
Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.
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(1) Le disposizioni del presente comma non si applicano alla garanzia prevista dall'art. 4, D.M. 14 dicembre 2006, n. 310, in materia di obbligazioni bancarie garantite.