Art. 299 Codice Civile. Cognome dell'adottato.

299. Cognome dell'adottato (1) (2)

[I]. L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio (3) .
[II]. Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma (4).
[III]. Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito (5) (6) .
[IV]. Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei .
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[1] Articolo così sostituito dall'art. 61 l. 4 maggio 1983, n. 184. Il testo era il seguente: «[I]. L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo aggiunge al proprio. [II]. L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. - Se l'adozione è compiuta da entrambi i coniugi, l'adottato assume il cognome del marito. [III]. Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei».
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2016, n. 286, pubblicata in G.U. n. 52 del 28 dicembre 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dal presente articolo nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 4 luglio 2023, n. 135, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
[4] L'art. 38, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il comma. Il testo precedente recitava: «L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante». Ai sensi dell'art. 108, d.lgs. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.Di tale comma, la Corte cost., con sentenza 11 maggio 2001, n. 120, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedeva «che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli». Ai sensi dell'art. 108, d.lgs. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2016, n. 286, pubblicata in G.U. n. 52 del 28 dicembre 2016, ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui  non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione.
[6]  La Corte costituzionale, con sentenza 31 maggio 2022, n. 131 ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto; la medesima sentenza ha dichiarato, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto; la medesima sentenza ha dichiarato, in via consequenziale.