Art. 291 Codice Civile. Condizioni.

291. Condizioni (1) (2).

Art. 292 Codice Civile. [Divieto di adozione per diversità  di razza].

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Art. 293 Codice Civile. Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio.

293. Divieto d'adozione di figli (1) (2).

Art. 294 Codice Civile. Pluralità  di adottati o di adottanti.

È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi [art. 87, n. 7 c.c.] (1).

Art. 295 Codice Civile. Adozione da parte del tutore.

Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione [artt. 385, 386 c.c.], sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento [art. 1179 c.c.].

Art. 296 Codice Civile. Consenso per l'adozione.

Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando [art. 297, 298, 311 c.c.].

Art. 297 Codice Civile. Assenso del coniuge o dei genitori.

297. Assenso del coniuge o dei genitori (1).

Art. 298 Codice Civile. Decorrenza degli effetti dell'adozione.

298. Decorrenza degli effetti dell'adozione.

Art. 299 Codice Civile. Cognome dell'adottato.

299. Cognome dell'adottato (1) (2)

Art. 300 Codice Civile. Diritti e doveri dell'adottato.

L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine [art. 315 c.c.], salve le eccezioni stabilite dalla legge [art. 301 c.c.].

art. 301 Codice Civile. [Potestà  e amministrazione dei beni dell'adottato].

301. [Potestà e amministrazione dei beni dell'adottato].

art. 302 Codice Civile. [Inventario].

302. [Inventario].

art. 303 Codice Civile. [Cessazione della potestà  dell'adottante].

303. [Cessazione della potestà dell'adottante].

Art. 304 Codice Civile. Diritti di successione.

L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione [art. 567 c.c.].

Art. 305 Codice Civile. Revoca dell'adozione.

L'adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti [art. 314 c.c.; artt. 35, 127 disp. att. c.c.].

Art. 306 Codice Civile. Revoca per indegnità  dell'adottato.

La revoca dell'adozione può essere pronunziata dal tribunale [art. 35 disp. att. c.c.] su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.

art. 307 Codice Civile. Revoca per indegnità  dell'adottante.

Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato (1).

Art. 308 Codice Civile. [Revoca promossa dal pubblico ministero].

308. [Revoca promossa dal pubblico ministero].

Art. 309 Codice Civile. Decorrenza degli effetti della revoca.

Gli effetti dell'adozione [artt. 298, 299 c.c.] cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca [art. 37 disp. att. c.c.].

Art. 310 Codice Civile. [Cessazione degli effetti dell'adozione].

310. [Cessazione degli effetti dell'adozione].

Art. 311 Codice Civile. Manifestazione del consenso.

Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante [artt. 296, 297 c.c.] di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha residenza [art. 43 c.c.] (2).

Art. 312 Codice Civile. Accertamenti del tribunale.

Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

Art. 313 Codice Civile. Provvedimento del tribunale.

Il tribunale, in camera di consiglio [art. 737 c.p.c.], sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

Art. 314 Codice Civile. Pubblicità .

La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.