Codice Civile - Titolo IX - Della responsabilitą genitoriale e dei diritti e doveri del figlio (Artt. 315-342)
Art. 327 Codice Civile. Usufrutto legale di uno solo dei genitori.
327. Usufrutto legale di uno solo dei genitori (1).
Il genitore che esercita in modo esclusivo la responsabilità genitoriale [155 c. 3, 317 c. 1, 317 bis c. 2] (2) è il solo titolare dell'usufrutto legale [324 nn. 3-4, 465].
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 150, L. 19 maggio 1975, n. 151.
(2) L'art. 49, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha sostituito alla parola «potestà», le parole: «responsabilità genitoriale»; tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014.