Art. 315 Codice Civile. Doveri del figlio verso i genitori.

315. Stato giuridico della filiazione (1).

Art. 315 bis Codice Civile. Diritti e doveri del figlio.

315 bis. Diritti e doveri del figlio (1).

Art. 316 Codice Civile. Responsabilitą genitoriale.

316. Responsabilità genitoriale (1).

Art. 316 bis Codice Civile. Concorso al mantenimento.

316 bis. Concorso nel mantenimento (1).

Art. 317 Codice Civile. Impedimento di uno dei genitori.

317. Impedimento di uno dei genitori (1).

Art. 317 bis Codice Civile. Esercizio della potestą .

 

Art. 318 Codice Civile. Abbandono della casa del genitore.

318. Abbandono della casa del genitore (1).

Art. 319 Codice Civile. [Cattiva condotta del figlio].

319. [Cattiva condotta del figlio].

Art. 320 Codice Civile. Rappresentanza e amministrazione.

320. Rappresentanza e amministrazione (1).

Art. 321 Codice Civile. Nomina di un curatore speciale.

321. Nomina di un curatore speciale (1).

Art. 322 Codice Civile. Inosservanza delle disposizioni precedenti.

322. 

Art. 323 Codice Civile. Atti vietati ai genitori.

323. Atti vietati ai genitori (1).

Art. 324 Codice Civile. Usufrutto legale.

324. Usufrutto legale (1).

Art. 325 Codice Civile. Obbighi inerenti all'usufrutto legale.

Gravano sull'usufrutto legale gli obblighi propri dell'usufruttuario [artt. 324, 1001 c.c.] (1).

Art. 326 Codice Civile. Inalienabilitą  dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.

L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione [artt. 980, 1470 c.c.], di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori [artt. 2784, 2810, 2910 .c.c].

Art. 327 Codice Civile. Usufrutto legale di uno solo dei genitori.

327. Usufrutto legale di uno solo dei genitori (1).

Art. 328 Codice Civile. Nuove nozze.

Il genitore che passa a nuove nozze [art. 1014 c.c.] conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo (1).

Art. 329 Codice Civile. Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale.

Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda [artt. 217, 1148 c.c.].

Art. 330 Codice Civile. Decadenza dalla responsabilitą genitoriale sui figli.

330. Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli (1) (2).

Art. 331 Codice Civile. [Passaggio della patria potestą  alla madre].

331. [Passaggio della patria potestà alla madre].

Art. 332 Codice Civile. Reintegrazione nella responsabilitą genitoriale.

332. Reintegrazione nella responsabilità genitoriale (1) (2).

Art. 333 Codice Civile. Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice [art. 38 disp. att. c.c.], secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (1).

Art. 334 Codice Civile. Rimozione dell'amministrazione.

Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni [art. 337 c.c.] a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale [artt. 320, 324, 336 c.c.].

Art. 335 Codice Civile. Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione.

Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell'esercizio dell'una e nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento [art. 336 c.c.].

Art. 336 Codice Civile. Legittimazione ad agire.

336. Legittimazione ad agire (1) (2)  (3).

Art. 337 Codice Civile. Vigilanza del giudice tutelare.

337. Vigilanza del giudice tutelare (1).

Art. 337 bis Codice civile. Ambito di applicazione.

337 bis. Ambito di applicazione (1).

Art. 337 ter Codice Civile. Provvedimenti riguardo ai figli.

337 ter. Provvedimenti riguardo ai figli (1).

Art. 337 quater Codice Civile. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.

337 quater. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso (1).

Art. 337 quinquies Codice Civile. Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli.

337 quinquies. Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (1).

Art. 337 sexies Codice Civile. Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza.

337 sexies. Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza (1).

Art. 337 septies Codice civile. Disposizioni in favore dei figli maggiorenni.

337 septies. Disposizioni in favore dei figli maggiorenni (1).

Art. 337 octies Codice Civile. Poteri del giudice e ascolto del minore.

337 octies. [Poteri del giudice e ascolto del minore] (1).

Art. 338 Codice Civile. Condizioni imposte alla madre superstite.

[Il padre può per testamento [art. 587 c.c.], per atto pubblico [art. 2699 c.c.] o per scrittura privata autenticata [art. 2703 c.c.] stabilire condizioni alla madre superstite per l'educazione dei figli [artt. 147, 317 c.c.] e per l'amministrazione dei beni.

Art. 339 Codice Civile. Curatore del nascituro.

[Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, può nominare un curatore per la protezione del nascituro [art. 1, 784 c.c.] e, occorrendo, per l'amministrazione dei beni di lui] [artt. 462, 643, 784 c.c.] (1).

Art. 340 Codice Civile. Nuove nozze della madre.

[La madre, che vuole passare a nuove nozze, deve darne notizia al tribunale prima che sia celebrato il matrimonio. Il tribunale, assunte le informazioni del caso e sentito il pubblico ministero, delibera se l'amministrazione dei beni possa esserle conservata [art. 341 c.c.], oppure stabilisce condizioni, riguardo all'amministrazione stessa e all'educazione dei figli.

Art. 341 Codice Civile. Responsabilitą  del nuovo marito.

[Quando la madre è mantenuta nella amministrazione dei beni o vi è riammessa, il marito s'intende sempre ad essa associato in quell'amministrazione e ne diviene responsabile in solido] [artt. 340, 1292 c.c.] (1).

Art. 342 Codice Civile. Nuove nozze del genitore non ariano.

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