Art. 333 Codice Civile. Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.
333. Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.
Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice [art. 38 disp. att. c.c.], secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (1).
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento (2).
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(1) Comma così modificato dall'art. 37, L. 28 marzo 2001, n. 149.
(2) Art. così sostituito dall'art. 155, L. 19 maggio 1975, n. 151.