Art. 404 Codice Civile. Amministrazione di sostegno.

404. Amministrazione di sostegno.

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare [art. 344 c.c.] del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio (1) .

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(1) Titolo così sostituito dall'art. 2, L. 9 gennaio 2004, n. 6.