Art. 404 Codice Civile. Amministrazione di sostegno.

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare [art. 344 c.c.] del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio (1) .

Art. 405 Codice Civile. Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità .

Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Art. 406 Codice Civile. Soggetti.

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Art. 407 Codice Civile. Procedimento.

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Art. 408 Codice Civile. Scelta dell'amministratore di sostegno.

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Art. 409 Codice Civile. Effetti dell'amministrazione di sostegno.

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Art. 410 Codice Civile. Doveri dell'amministratore di sostegno.

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

Art. 411 Codice Civile. Norme applicabili all'amministrazione di sostegno.

411. Norme applicabili all'amministrazione di sostegno. (1)

Art. 412 Codice Civile. Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice.

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Art. 413 Codice Civile. Revoca dell'amministrazione di sostegno.

Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

Art. 414 Codice Civile. Persone che possono essere interdette.

Il maggiore di età [art 2 c.c.] e il minore emancipato [art. 390 c.c.], i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti [art. 40 disp. att. c.c.; art. 712 c.p.c.] quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione (2).

Art. 415 Codice Civile. Persone che possono essere inabilitate.

Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione [art. 414 c..c], può essere inabilitato [art. 417 c.c.].

Art. 416 Codice Civile. Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età .

Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età [artt. 2, 102 c.c.]. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'età maggiore [art. 40 disp. att. c.c.] (1).

Art. 417 Codice Civile. Istanza d'interdizione o di inabilitazione.

417. Istanza d'interdizione o di inabilitazione.

Art. 418 Codice Civile. Poteri dell'autorità  giudiziaria.

Promosso il giudizio di interdizione [art. 712 c.p.c.], può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente [art. 432 c.c.].

Art. 419 Codice Civile. Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori.

Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando [art. 713 c.p.c.].

Art. 420 Codice Civile. Internamento definitivo in manicomio.

[La nomina del tutore provvisorio [art. 419 c.c.] può essere altresì disposta dal tribunale con lo stesso provvedimento col quale autorizza in via definitiva la custodia di una persona inferma di mente in un manicomio o in un altro istituto di cura o in una casa privata. In tal caso, se l'istanza d'interdizione non è stata proposta dalle altre persone indicate nell'articolo 417, è proposta dal pubblico ministero] [art. 717 c.p.c.] (1).

Art. 421 Codice Civile. Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza [art. 427 c.c.], salvo il caso previsto dall'articolo 416 [artt. 431, 776 c.c.; art. 718 c.p.c.].

Art. 422 Codice Civile. Cessazione del tutore e del curatore provvisorio.

Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio [art. 419; art. 324 c.p.c.] rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.

Art. 423 Codice Civile. Pubblicità .

Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio [art. 419 c.c.] e la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro [art. 48 disp. att. c.c.] e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.

Art. 424 Codice Civile. Tutela dell'interdettto e curatela dell'inabilitato.

Le disposizioni sulla tutela dei minori [art. 343 c.c.] e quelle sulla curatela dei minori emancipati [c.c. 392] si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti [artt. 45, 90, 102, 166, 273, 701, 774, 1471, n. 3, 2198 c.c.] e alla curatela degli inabilitati [art. 21 preleggi; art. 1190 c.c.;art. 100 disp. att. c.c.].

Art. 425 Codice Civile. Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato.

425. Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato.

Art. 426 Codice Civile. Durata dell'ufficio.

Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti (1).

Art. 427 Codice Civile. Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato.

Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore (1).

Art. 428 Codice Civile. Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere.

Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati [artt. 775, 1425 c.c.] su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa [artt. 377, 799 c.c.], se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.

Art. 429 Codice Civile. Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate [artt. 266, 432, 2942, n. 1 c.c.] su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado [art. 76 c.c.] o degli affini entro il secondo grado [art. 78 c..c], del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero [art. 42 disp. att. c.c.].

Art. 430 Codice Civile. Pubblicità .

Alla sentenza di revoca [art. 431 c.c.] dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'articolo 423.

Art. 431 Codice Civile. Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca.

La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato [artt. 421, 430, 1442, 2908 c.c.].

Art. 432 Codice Civile. Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione.

L'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo [artt. 415, 418, 429 c..c].