Codice Civile - Titolo XII - Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia (Artt. 404-432)
Art. 414 Codice Civile. Persone che possono essere interdette.
414. Persone che possono essere interdette.
Il maggiore di età [art 2 c.c.] e il minore emancipato [art. 390 c.c.], i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti [art. 40 disp. att. c.c.; art. 712 c.p.c.] quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione (2).
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(1) Titolo aggiunto dall'art. 4, L. 9 gennaio 2004, n. 6.
(2) Art. così sostituito dall'art. 4, L. 9 gennaio 2004, n. 6.