Art. 420 Codice Civile. Internamento definitivo in manicomio.

420. Internamento definitivo in manicomio.

[La nomina del tutore provvisorio [art. 419 c.c.] può essere altresì disposta dal tribunale con lo stesso provvedimento col quale autorizza in via definitiva la custodia di una persona inferma di mente in un manicomio o in un altro istituto di cura o in una casa privata. In tal caso, se l'istanza d'interdizione non è stata proposta dalle altre persone indicate nell'articolo 417, è proposta dal pubblico ministero] [art. 717 c.p.c.] (1).

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(1) Art. abrogato dall'art. 11, L. 13 maggio 1978, n. 180, recante accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.