Art. 424 Codice Civile. Tutela dell'interdettto e curatela dell'inabilitato.

424. Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato. (1)

Le disposizioni sulla tutela dei minori [art. 343 c.c.] e quelle sulla curatela dei minori emancipati [c.c. 392] si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti [artt. 45, 90, 102, 166, 273, 701, 774, 1471, n. 3, 2198 c.c.] e alla curatela degli inabilitati [art. 21 preleggi; art. 1190 c.c.;art. 100 disp. att. c.c.].

Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'articolo 419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.

Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare [art. 344 c.c.] individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408 (2).

____________

(1) Vedi anche gli artt. 33, 34 e 35 L. 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del servizio sanitario nazionale.

(2) Comma così sostituito dall'art. 7, L. 9 gennaio 2004, n. 6.