Art. 427 Codice Civile. Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato.

427. Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato.

Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore (1).

Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione [art. 423 c.c.] possono essere annullati [art. 1425 c.c.] su istanza del tutore, dell'interdetto [art. 1190 c.c.] o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio [art. 419 c.c.], qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione.

Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione [art. 374 c.c.] fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione [art. 776 c.c.].

Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.

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(1) Comma così premesso dall'art. 9, L. 9 gennaio 2004, n. 6.