Art. 438 Codice Civile. Misura degli alimenti.

438. Misura degli alimenti.

Gli aliimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento [art. 433 c.c.].

Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche [art. 1021 c.c.] di chi deve somministrarli [art. 440 c.c.]. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale [artt. 51, 1881 c.c.].

Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio [artt. 437, 660 c.c.].