Art. 433 Codice Civile. Persone obbligate.

433. Persone obbligate (1).

Art. 434 Codice Civile. Cessazione dell'obbligo tra affini.

L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora [art. 433, nn. 4 e 5 c.c.] cessano:

Art. 435 Codice Civile. Obbligo dei genitori e dei figli naturali.

[Il figlio naturale [art. 250 c.c.] deve gli alimenti al genitore [art. 433, nn. 2 e 3 c.c.]. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell'alimentando [art. 277 c.c.].

Art. 436 Codice Civile. Obbligo tra adottante e adottato.

436. Obbligo tra adottante e adottato (1).

Art. 437 Codice Civile. Obbligo del donatario.

Il donatario [art. 769 c.c.] è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria [artt. 438, 770, 785, 801 c.c.].

Art. 438 Codice Civile. Misura degli alimenti.

Gli aliimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento [art. 433 c.c.].

Art. 439 Codice Civile. Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle.

Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario [art. 433, n. 6 c.c.].

Art. 440 Codice Civile. Cessazione, riduzione e aumento.

Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve [art. 438 c.c.], l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato.

Art. 441 Codice Civile. Concorso di obbligati.

Se più persone sono obbligate nello stesso grado [art. 433 c.c.] alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.

Art. 442 Codice Civile. Concorso di aventi diritto.

Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato [art. 433 c.c.], e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela [art. 74 c.c.] e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore [artt. 433, 441, 446 c.c.].

Art. 443 Codice Civile. Modo di somministrazione degli alimenti.

Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto [art. 2948, n. 2 c.c.].

Art. 444 Codice Civile. Adempimento della prestazione alimentare.

L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.

Art. 445 Codice Civile. Decorrenza degli alimenti.

Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale [art. 163 c.p.c.] o dal giorno della costituzione in mora [art. 1219 c.c.] dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale [art. 2948, n. 2 c.c.].

Art. 446 Codice Civile. Assegno provvisorio.

Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti [artt. 438, 443 c.c.], [il pretore o] il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria [art. 442 c.c.] ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri (1).

Art. 447 Codice Civile. Inammissibilitą  di cessione e di compensazione.

Il credito alimentare [art. 433 c.c.] non può essere ceduto.

Art. 448 Codice Civile. Cessazione per morte dell'obbligato.

L'obbligo degli alimenti [art. 433 c.c.] cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.

Art. 448 bis Codice Civile. Cessazione per decandenza dell'avente diritto dalla responsabilita' genitoriale sui figli.

448 bis. Cessazione per decadenza dell’avente diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli (1) (2).