Art. 443 Codice Civile. Modo di somministrazione degli alimenti.

443. Modo di somministrazione degli alimenti.

Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto [art. 2948, n. 2 c.c.].

L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione [art. 441 c.c.].

In caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri [artt. 446, 1299 c.c.].