Art. 46 Codice Civile. Sede delle persone giuridiche.

46. Sede delle persone giuridiche.

Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche [artt. 11, 12, 13 c.c.] si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede [artt.16, 33 c.c.; artt. 19, 145 c.p.c.].

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro [art. 33 c.c.] è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima [art. 34 c.c.].