Art. 43 Codice Civile. Domicilio e residenza.

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [artt. 45, 46 , 94, 343 c.c.; art. 139 c.p.c.].

Art. 44 Codice Civile. Trasferimento della residenza e del domicilio.

Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge [art. 31 disp. att. c.c.].

Art. 45 Codice Civile. Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto.

Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi (1).

Art. 46 Codice Civile. Sede delle persone giuridiche.

Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche [artt. 11, 12, 13 c.c.] si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede [artt.16, 33 c.c.; artt. 19, 145 c.p.c.].

Art. 47 Codice Civile. Elezione di domicilio.

Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari [artt. 30, 139, 141, 170, 366, 480, 543 c.p.c.].