Art. 43 Codice Civile. Domicilio e residenza.
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [artt. 45, 46 , 94, 343 c.c.; art. 139 c.p.c.].
Art. 44 Codice Civile. Trasferimento della residenza e del domicilio.
Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge [art. 31 disp. att. c.c.].
Art. 45 Codice Civile. Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto.
Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi (1).