Art. 591 Codice Civile. Casi d'incapacitą .

591. Casi d'incapacità.

Possono disporre per testamento [artt. 587, 601 c.c.] tutti coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge [art. 683 c.c.].

Sono incapaci di testare:

1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età [art. 2 c.c.];

2) gli interdetti per infermità di mente [art. 414 c.c.];

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento [art. 428 c.c.] (1).

Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive [c.c. 2946] nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

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(1) Comma così sostituito dall'art. 10, L. 8 marzo 1975, n. 39.