Art. 587 Codice Civile. Testamento.

Il testamento è un atto revocabile [artt. 679, 680 c.c.] con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere [artt. 457, 466 c.c.], di tutte le proprie sostanze o di parte di esse [artt. 14, 965, 978, 1872 c.c.].

Art. 588 Codice Civile. Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare.

Le disposizioni testamentarie [art. 536 c.c.], qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale [art. 637, 1141] e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore [art. 674 c.c.]. Le altre disposizioni sono a titolo particolare [art. 631 c.c.] e attribuiscono la qualità di legatario [artt. 50, 649 c.c.].

Art. 589 Codice Civile. Testamento congiuntivo o reciproco.

Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca [art. 635 c.c.].

Art. 590 Codice Civile. Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle.

La nullità della disposizione testamentaria [artt. 619, 627, 779 c.c.], da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione [artt. 606, 799 c.c.].

Art. 591 Codice Civile. Casi d'incapacitą .

Possono disporre per testamento [artt. 587, 601 c.c.] tutti coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge [art. 683 c.c.].

Art. 592 Codice Civile. Figli [naturali] riconosciuti o riconoscibili.

592. Figli [naturali] riconosciuti o riconoscibili (1) (2).

Art. 593 Codice Civile. Figli naturali non riconoscibili.

[Quando il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli naturali non riconoscibili [art. 251 c.c.], la cui filiazione risulta nei modi stabiliti dall'articolo 279, non possono singolarmente ricevere per testamento più della metà di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi. L'eccedenza è ripartita nelle stesse proporzioni tra i figli legittimi e i figli non riconoscibili. Questi non possono, in nessun caso, complessivamente ricevere più del terzo dell'eredità.

Art. 594 Codice Civile. Assegno ai figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili.

594. Assegno ai figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili (1).

Art. 595 Codice Civile. Coniuge del binubo.

[Il coniuge del binubo non può ricevere da questo per testamento, sulla disponibile, più di quanto consegue, sulla disponibile stessa, il meno favorito dei figli di precedenti matrimoni. Per determinare la porzione del coniuge devono calcolarsi le donazioni da lui ricevute.

Art. 596 Codice Civile. Incapacitą  del tutore e del protutore.

Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo [art. 346 c.c.] e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo [artt. 386, 2964 c.c.], quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore [art. 360 c.c.].

Art. 597 Codice Civile. Incapacitą  del notaio, dei testimoni e dell'interprete.

Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico [art. 603 c.c.], ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.

Art. 598 Codice Civile. Incapacitą  di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto.

Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto [art. 604 c.c.], salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell'atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato.

Art. 599 Codice Civile. Persone interposte.

Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595 (1), 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona [artt. 323, 378, 627 c.c.].

Art. 600 Codice Civile. Enti non riconosciuti.

[Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto [artt. 36, 473, 786 c.c.] non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile [artt. 14, 620, 621, 2964 c.c.] non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento [artt. 12, 631, 715, 786 c.c.].

Art. 601 Codice Civile. Forme.

Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo [art. 602 c.c.] e il testamento per atto di notaio [artt. 587, 685, 1350, n. 13 c.c.].

Art. 602 Codice Civile. Testamento olografo.

Il testamento olografo [art. 601c.c.] deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore [artt. 606, 684, 685 c.c.].

Art. 603 Codice Civile. Testamento pubblico.

Il testamento pubblico [artt. 601, 622, 623 c.c.] è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni [art. 597 c.c.].

Art. 604 Codice Civile. Testamento segreto.

Il testamento segreto [artt. 601, 605 c.c.] può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato [artt. 598, 607 c.c.].

Art. 605 Codice Civile. Formalitą  del testamento segreto.

La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con un'impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.

Art. 606 Codice Civile. Nullitą  del testamento per difetto di forma.

Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio [artt. 603, 605, 607 c.c.].

Art. 607 Codice Civile. Validitą  del testamento segreto come olografo.

Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, ha effetto come testamento olografo [art. 602 c.c.], qualora di questo abbia i requisiti [artt. 604, 606, 685, 1424 c.c.].

Art. 608 Codice Civile. Ritiro di testamento segreto od olografo.

Il testamento segreto e il testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano [art. 685 c.c.].

Art. 609 Codice Civile. Malattie contagiose, calamitą  pubbliche o infortuni.

Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie [art. 601 c.c.], perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d'infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, [dal pretore o] (1) dal giudice di pace (2) del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.

Art. 610 Codice Civile. Termine di efficacia.

Il testamento ricevuto nel modo indicato dall'articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie [art. 601 c.c.].

Art. 611 Codice Civile. Testamento a bordo di nave.

Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa [art. 619 c.c.; art. 171, n. 5, 174, 203 c.n.].

Art. 612 Codice Civile. Forme.

Il testamento indicato dall'articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione [art. 619 c.c.].

Art. 613 Codice Civile. Consegna.

Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un'autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare all'autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo di equipaggio [art. 610 c.c.].

Art. 614 Codice Civile. Verbale di consegna.

L'autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento [artt. 610, 613 c.c.] e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della marina (1) o al Ministero delle comunicazioni (2) secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore [artt. 43, 608, 617 c.c.].

Art. 615 Codice Civile. Termine di efficacia.

Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli articoli 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie [artt. 601, 618 c.c.].

Art. 616 Codice Civile. Testamento a bordo di aeromobile.

Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615.

Art. 617 Codice Civile. Testamento dei militari e assimilati.

Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Art. 618 Codice Civile. Casi e termini d'efficacia.

Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori della Repubblica (1) o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

Art. 619 Codice Civile. Nullitą .

I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione [artt. 609, 612 c.c.] della persona autorizzata a riceverla o del testatore [art. 137 disp. att. c.c.].

Art. 620 Codice Civile. Pubblicazione del testamento olografo.

620. Pubblicazione del testamento olografo.

Art. 621 Codice Civile. Pubblicazione del testamento segreto.

621. Pubblicazione del testamento segreto.

Art. 622 Codice Civile. Comunicazione dei testamenti alla pretura.

Il notaio deve [art. 345 c.c.] trasmettere alla cancelleria del tribunale (1), nella cui giurisdizione si è aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621 e del testamento pubblico [art. 603 c.c.; art. 55 disp. att. c.c.].

Art. 623 Codice Civile. Comunicazioni agli eredi e legatari.

Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico [art. 603 c.c.], appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione [artt. 620, 621 c.c.], comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza [art. 43 c.c.].

Art. 624 Codice Civile. Violenza, dolo, errore.

La disposizione testamentaria può essere impugnata [art. 482 c.c.] da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore [art. 625 c.c.], di violenza [art. 1435 c.c.] o di dolo [artt. 1427, 1429, n. 4, 1434, 1439 c.c.].

Art. 625 Codice Civile. Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione.

Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto [art. 624 c.c.], quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare [art. 628 c.c.].

Art. 626 Codice Civile. Motivo illecito.

Il motivo [art. 624 c.c.] illecito [art. 794 c.c.] rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre [artt. 647, 648, 788, 1345 c.c.].

Art. 627 Codice Civile. Disposizione fiduciaria.

Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.

Art. 628 Codice Civile. Disposizione a favore di persona incerta.

È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata [art. 625 c.c.].

Art. 629 Codice Civile. Disposizioni a favore dell'anima.

Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine [art. 587 c.c.].

Art. 630 Codice Civile. Disposizioni a favore dei poveri.

Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio [art. 43 c.c.] al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza.

Art. 631 Codice Civile. Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo.

È nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario [art. 632 c.c.], ovvero la determinazione della quota di eredità.

Art. 632 Codice Civile. Determinazione di legato per arbitrio altrui.

È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo [artt. 1349, 1473 c.c.] di determinare l'oggetto o la quantità del legato [art. 631 c.c.].

Art. 633 Codice Civile. Condizione sospensiva o risolutiva.

Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione [art. 634 c.c.] sospensiva [art. 641 c.c.] o risolutiva [artt. 430, 638, 646, 1353, 1354 c.c.; art. 139 disp. att. c.c.].

Art. 634 Codice Civile. Condizioni impossibili o illecite.

Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative [artt. 637, 647, 692, 794 c.c.], all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito dall'articolo 626 [art. 31 preleggi; art. 1354 c.c.].

Art. 635 Codice Civile. Condizione di reciprocitą .

È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario [art. 589 c.c.].

Art. 636 Codice Civile. Divieto di nozze.

È illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.

Art. 637 Codice Civile. Termine.

Si considera non apposto [art. 634 c.c.] a una disposizione a titolo universale [art. 588 c.c.] il termine [artt. 702, 1184 c.c.] dal quale l'effetto di essa deve cominciare o cessare.

Art. 638 Codice Civile. Condizioni di non fare o di non dare.

Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l'erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore [artt. 633, 639 c.c.].

Art. 639 Codice Civile. Garanzia in caso di condizione risolutiva.

Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva [art. 638 c.c.], l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario di prestare idonea garanzia a favore di coloro ai quali l'eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse [artt. 640, 2821 c.c.; artt. 119, 750 c.p.c.].

Art. 640 Codice Civile. Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine.

Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo, l'onerato può essere costretto a dare idonea garanzia al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

Art. 641 Codice Civile. Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia.

Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva [art. 633 c.c.], finché questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare [art. 1356 c.c.], è dato all'eredità un amministratore [art. 642 c.c.].

Art. 642 Codice Civile. Persone a cui spetta l'amministrazione.

L'amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione [art. 688 c.c.], ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi è il diritto di accrescimento [art. 674 c.c.].

Art. 643 Codice Civile. Amministrazione in caso di eredi nascituri.

643. Amministrazione in caso di eredi nascituri.

Art. 644 Codice Civile. Obblighi e facoltą  degli amministratori.

Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell'eredità giacente [art. 781 c.p.c.].

Art. 645 Codice Civile. Condizione sospensiva potestativa senza termine.

Se la condizione apposta all'istituzione di erede o al legato è sospensiva potestativa [art. 1355 c.c.] e non è indicato il termine per l'adempimento [art. 1183 c.c.], gli interessati possono adire l'autorità giudiziaria perché fissi questo termine [art. 650 c.c.; art. 749 c.p.c.].

Art. 646 Codice Civile. Retroattivitą  della condizione.

L'adempimento della condizione [art. 633 c.c.] ha effetto retroattivo [art. 1360 c.c.]; ma l'erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si è verificata [art. 1316 c.c.]. L'azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni [art. 2948 c.c.].

Art. 647 Codice Civile. Onere.

Tanto all'istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere [artt. 549, 629, 690, 793 c.c.].

Art. 648 Codice Civile. Adempimento dell'onere.

Per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato [art. 793 c.c.].

Art. 649 Codice Civile. Acquisto del legato.

Il legato si acquista [artt. 667, 669, 673 c.c.] senza bisogno di accettazione [art. 459 c.c.], salva la facoltà di rinunziare [artt. 467, 483, 513, 521, 538, 683, 691, 697, 2648, 2652, n. 7, 2685, 2690, n. 4 c.c.].

Art. 650 Codice Civile. Fissazione di un termine per la rinunzia.

Chiunque ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare [artt. 481, 519, 645, 1183, 1399 c.c.; art. 749 c.p.c.]. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare [art. 2964 c.c.].

Art. 651 Codice Civile. Legato di cosa dell'onerato o di un terzo.

Il legato di cosa dell'onerato [art. 649 c.c.] o di un terzo [art. 669 c.c.] è nullo [artt. 654, 673 c.c.], salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo [art. 656 c.c.]. In quest'ultimo caso l'onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario [art. 1474, 2932 c.c.], ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo [art. 1474 c.c.].

Art. 652 Codice Civile. Legato di cosa solo in parte del testatore.

Se al testatore appartiene una parte [art. 654 c.c.] della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell'articolo precedente [art. 1480 c.c.].

Art. 653 Codice Civile. Legato di cosa genericamente determinata.

È valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte [artt. 654, 664, 666, 669 c.c.].

Art. 654 Codice Civile. Legato di cosa non esistente nell'asse.

Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare [artt. 513, 649 c.c.], o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio [artt. 651, 653 c.c.], il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.

Art. 655 Codice Civile. Legato di cosa da prendersi da certo luogo.

Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l'intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.

Art. 656 Codice Civile. Legato di cosa del legatario.

Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento [art. 602 c.c.] era già di proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell'apertura della successione [artt. 456, 651 c.c.].

Art. 657 Codice Civile. Legato di cosa acquistata dal legatario.

Se il legatario, dopo la confezione del testamento [art. 602 c.c.], ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell'articolo 686 [artt. 651, 656 c.c.].

Art. 658 Codice Civile. Legato di credito o di liberazione da debito.

Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.

Art. 659 Codice Civile. Legato a favore del creditore.

Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.

Art. 660 Codice Civile. Legato di alimenti.

Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall'articolo 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto [art. 670 c.c.].

Art. 661 Codice Civile. Prelegato.

Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l'eredità si considera come legato per l'intero ammontare.

Art. 662 Codice Civile. Onere della prestazione del legato.

Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi [art. 663 c.c.] ovvero a carico di uno o più legatari [art. 483 c.c.]. Quando il testatore non ha disposto [art. 1173 c.c.], alla prestazione sono tenuti gli eredi [art. 671 c.c.].

Art. 663 Codice Civile. Legato imposto a un solo erede.

Se l'obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo [artt. 483, 657, 1315 c.c.].

Art. 664 Codice Civile. Adempimento del legato di genere.

Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere [art. 653 c.c.], la scelta, quando dal testatore non è affidata al legatario o a un terzo, spetta all'onerato. Questi è obbligato a dare cose di qualità non inferiore alla media [art. 1178 c.c.]; ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l'onerato non ha facoltà né può essere obbligato a prestarne un'altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore.

Art. 665 Codice Civile. Scelta nel legato alternativo.

Nel legato alternativo la scelta spetta all'onerato [art. 666 c.c.], a meno che il testatore l'abbia lasciata al legatario o a un terzo [art. 1286 c.c.].

Art. 666 Codice Civile. Trasmissione all'erede della facoltą  di scelta.

Tanto nel legato di genere quanto in quello alternativo, se l'onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla [art. 664 c.c.], la facoltà di scegliere si trasmette al suo erede [artt. 653, 665 c.c.].

Art. 667 Codice Civile. Accessioni della cosa legata.

La cosa legata, con tutte le sue pertinenze [artt. 649, 817, 818 c.c.], deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore.

Art. 668 Codice Civile. Adempimento del legato.

Se la cosa legata è gravata da una servitù [art. 1027 c.c.], da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria [art. 1863 c.c.], il peso ne è sopportato dal legatario [artt. 320, 374, n. 3 c.c.].

Art. 669 Codice Civile. Frutti della cosa legata.

Se oggetto del legato è una cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento [artt. 649, 821 c.c.].

Art. 670 Codice Civile. Legato di prestazioni periodiche.

Se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorché fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato però non può esigersi se non dopo scaduto il termine.

Art. 671 Codice Civile. Legati e oneri a carico del legatario.

Il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata [artt. 320, 374, n. 3, 662 c.c.].

Art. 672 Codice Civile. Spese per la prestazione del legato.

Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato [artt. 649, 1196 c.c.].

Art. 673 Codice Civile. Perimento della cosa legata. Impossibilitą  della prestazione.

Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore [artt. 649, 651 c.c.].

Art. 674 Codice Civile. Accrescimenti tra coeredi.

Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni [art. 588 c.c.], senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa [c.c. 519] o non voglia accettare [art. 523 c.c.], la sua parte si accresce agli altri [art. 642 c.c.].

Art. 675 Codice Civile. Accrescimento tra collegatari.

L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari [art. 649 c.c.] ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà [art. 688 c.c.] e salvo sempre il diritto di rappresentazione [art. 467 c.c.].

Art. 676 Codice Civile. Effetti dell'accrescimento.

676. Effetti dell'accrescimento.

Art. 677 Codice Civile. Mancanza di accrescimento.

677. Mancanza di accrescimento.

Art. 678 Codice Civile. Accrescimento nel legato di usufrutto.

678. Accrescimento nel legato di usufrutto.

Art. 679 Codice Civile. Revocabilitą  del testamento.

679. Revocabilità del testamento.

Art. 680 Codice Civile. Revocazione espressa.

680. Revocazione espressa.

Art. 681 Codice Civile. Revocazione della revocazione.

681. Revocazione della revocazione.

Art. 682 Codice Civile. Testamento posteriore.

682. Testamento posteriore.

Art. 683 Codice Civile. Testamento posteriore inefficace.

683. Testamento posteriore inefficace.

Art. 684 Codice Civile. Distruzione del testamento olografo.

684. Distruzione del testamento olografo.

Art. 685 Codice Civile. Effetti del ritiro del testamento segreto.

685. Effetti del ritiro del testamento segreto.

Art. 686 Codice Civile. Alienazione e trasformazione della cosa legata.

686. Alienazione e trasformazione della cosa legata.