Art. 600 Codice Civile. Enti non riconosciuti.

600. Enti non riconosciuti.

[Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto [artt. 36, 473, 786 c.c.] non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile [artt. 14, 620, 621, 2964 c.c.] non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento [artt. 12, 631, 715, 786 c.c.].

Fino a quando l'ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi [art. 670 c.p.c.] (1).

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(1) Art. abrogato dall'art. 13, L. 15 maggio 1997, n. 127, nel testo sostituito dall'art. 1, L. 22 giugno 2000, n. 192.