Art. 602 Codice Civile. Testamento olografo.

602. Testamento olografo.

Il testamento olografo [art. 601c.c.] deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore [artt. 606, 684, 685 c.c.].

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome [art. 6 c.c.], è tuttavia valida quando designa con certezza [art. 9 c.c.] la persona del testatore.

La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità [art. 591 c.c.] del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento [artt. 651, 656, 657, 682 c.c.].