Art. 667 Codice Civile. Accessioni della cosa legata.

667. Accessioni della cosa legata.

La cosa legata, con tutte le sue pertinenze [artt. 649, 817, 818 c.c.], deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore.

Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo [art. 934 c.c.], sia che esistessero già al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso l'applicabilità del secondo comma dell'articolo 686.

Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purché siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica [art. 846 c.c.].