Art. 679 Codice Civile. Revocabilitą  del testamento.

679. Revocabilità del testamento.

Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare [art. 587 c.c.] o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto [artt. 256, 458, 463, n. 4, 1412 c.c.].