Art. 68 Codice Civile. Nullitą  del nuovo matrimonio.

68. Nullità del nuovo matrimonio.

Il matrimonio contratto a norma dell'articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza [art. 117 c.c.].

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo [art. 128 c.c.].

La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte [artt. 66, 67, 149 c.c.], anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.