Art. 48 Codice Civile. Curatore dello scomparso.

Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza [art. 43 c.c.] e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi [art. 565 c.c.], o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti [art. 1387 c.c.], la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso [art. 65 c.c.; art. 721 c.p.c.].

Art. 49 Codice Civile. Dichiarazione di residenza.

Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia [art. 58 c.c.], i presunti successori legittimi [art. 565 c.c.] e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza [artt. 62, 117, 191 c.c.; art. 722 c.p.c.].

Art. 50 Codice Civile. Immissione nel possesso temporaneo dei beni.

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza [art. 730 c.p.c.] (1), il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono [art. 587, 620 c.c.].

Art. 51 Codice Civile. Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente.

Il coniuge dell'assente [art. 117 c.c.], oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi [art. 159 c.c.] e per titolo di successione [art. 536 c.c.], può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente [artt. 433, 438 c.c.] (1).

Art. 52 Codice Civile. Effetti della immissione nel possesso temporaneo.

L'immissione nel possesso temporaneo dei beni [art. 50, 64 c.c.] deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni [art. 769 c.p.c.].

Art. 53 Codice Civile. Godimento dei beni.

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite [artt. 55, 536 c.c.]. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite [art. 725 c.p.c.].

Art. 54 Codice Civile. Limiti alla disponibilitā  dei beni.

Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni [art. 50 c.c.] non possono alienarli, ipotecarli [art. 2808 c.c.] o sottoporli a pegno [art. 2784 c.c.], se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale [artt. 63, 66 c.c.].

Art. 55 Codice Civile. Immissione di altri nel possesso temporaneo.

Se durante il possesso temporaneo [artt. 50, 53 c.c.] taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore [art. 535 c.c.], può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti [art. 821 c.c.] se non dal giorno della domanda giudiziale [art. 1148 c.c.].

Art. 56 Codice Civile. Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza.

Se durante il possesso temporaneo [art. 50 c.c.] l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'articolo 48.

Art. 57 Codice Civile. Prova della morte dell'assente.

Se durante il possesso temporaneo [art. 50 c.c.] è provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari [art. 456 c.c.].

Art. 58 Codice Civile. Dichiarazione di morte presunta dell'assente.

Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente [art. 49 c.c.] il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia [artt. 62, 66, 67, 72, 73, 620 c.c.; art. 726 c.p.c.].

Art. 59 Codice Civile. Termine per la rinnovazione dell'istanza.

L'istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

Art. 60 Codice Civile. Altri casi di dichiarazione di morte presunta.

Oltre che nel caso indicato nell'articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta [artt. 66, 67, 72, 73 c.c.] nei casi seguenti:

Art. 61 Codice Civile. Data della morte presunta.

Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza [art. 729 c.p.c.] determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio e nel caso indicato dal numero 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia.

Art. 62 Codice Civile. Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta.

La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.

Art. 63 Codice Civile. Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente.

Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'articolo 58 [art. 730 c.p.c.], coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni [artt. 50, 54 c.c.].

Art. 64 Codice Civile. Immissione nel possesso e inventario.

Se non v'è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'articolo 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'articolo 58 [art. 730 c.p.c.].

Art. 65 Codice Civile. Nuovo matrimonio del coniuge.

Divenuta eseguibile [art. 730 c.p.c.] la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio [artt. 68, 117, 149 c.c.].

Art. 66 Codice Civile. Prova dell'esistenza della persona di cui č stata dichiarata la morte presunta.

La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta [artt. 58, 60 c.c.], se ritorna o ne è provata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto [art. 535 c.c.], o i beni nei quali sia stato investito [artt. 54, 73 c.c.].

Art. 67 Codice Civile. Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte.

La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta [artt. 58, 60 c.c.] e l'accertamento della morte [art. 66 c.c.] possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta [art. 62 c.c.; artt. 721, 726 c.p.c.].

Art. 68 Codice Civile. Nullitā  del nuovo matrimonio.

Il matrimonio contratto a norma dell'articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza [art. 117 c.c.].

Art. 69 Codice Civile. Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza.

Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva [art. 4 c.c.] quando il diritto è nato [artt. 4, 58, 60, 66, 2697 c.c.].

Art. 70 Codice Civile. Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza.

Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona [art. 688 c.c.] di cui s'ignora l'esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona salvo il diritto di rappresentazione [artt. 467, 468, 469 c.c.].

Art. 71 Codice Civile. Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza.

Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità [art. 533 c.c.] né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza [art. 56 c.c.] o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione [art. 2934 c.c.] o dell'usucapione [art. 1158 c.c.].

Art. 72 Codice Civile. Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale č stata dichiarata la morte presunta.

Quando s'apre una successione [art. 456 c.c.] alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui è stata dichiarata la morte presunta [art. 58, 60 c.c.], coloro ai quali, in sua mancanza, è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni [artt. 64, 70 c.c.; art. 769 c.c.].

Art. 73 Codice Civile. Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui č stata dichiarata la morte presunta.

Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta [art. 58, 60 c.c.] ritorna o ne è provata l'esistenza [art. 66 c.c.] al momento dell'apertura della successione [art. 456 c.c.], essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità [art. 71, 533 c.c] e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso è stato investito [artt. 63, 66 c.c.], salvi gli effetti della prescrizione [art. 1158 c.c.] o dell'usucapione [art. 2934 c.c].