Art. 770 Codice Civile. Donazione rimuneratoria.

770. Donazione rimuneratoria.

È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione [artt. 437, 632, 797, n. 3 c.c.].

Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi [artt. 742, 805 c.c.].