Art. 769 Codice Civile. Definizione.

La donazione [art. 24 preleggi] è il contratto [artt. 922, 1350, n. 1 c.c.] col quale, per spirito di liberalità [art. 809 c.c.], una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione [artt. 50, 219, 437, 477, 1872 c.c.].

Art. 770 Codice Civile. Donazione rimuneratoria.

770. Donazione rimuneratoria.

Art. 771 Codice Civile. Donazione di beni futuri.

La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri [art. 1348 c.c.], è nulla rispetto a questi [art. 1419 c.c.], salvo che si tratti di frutti non ancora separati [artt. 820, 1418, 1472 c.c.].

Art. 772 Codice Civile. Donazione di prestazioni periodiche.

La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa volontà.

Art. 773 Codice Civile. Donazione a pił donatari.

La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.

Art. 774 Codice Civile. Capacitą  di donare.

Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni [artt. 2, 394, 424 c.c.]. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato [art. 776 c.c.] nel loro contratto di matrimonio [art. 785 c.c.] a norma degli articoli 165 e 166.

Art. 775 Codice Civile. Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere.

La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta [art. 591, n. 3 c.c.], può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa [artt. 428, 799 c.c.].

Art. 776 Codice Civile. Donazione fatta dall'inabilitato.

La donazione fatta dall'inabilitato [art. 774 c.c.], anche se anteriore alla sentenza di inabilitazione [art. 421 c.c.] o alla nomina del curatore provvisorio [art. 419 c.c.], può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso il giudizio di inabilitazione [art. 712 c.p.c.].

Art. 777 Codice Civile. Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci.

Il padre e il tutore [artt. 320, 343 c.c.] non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata [art. 378 c.c.].

Art. 778 Codice Civile. Mandato a donare.

È nullo [art. 1418 c.c.] il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione [art. 1703 c.c.].

Art. 779 Codice Civile. Donazione a favore del tutore o protutore.

È nulla la donazione [artt. 799, 1418, 1421 c.c.] a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo [artt. 388, 590, 1471, n. 3 c.c.;art. 137 disp. att. c.c.].

Art. 780 Codice Civile. Donazione al figlio naturale non riconoscibile.

[E' nulla la donazione [artt. 799, 1418, 1421 c.c.] fatta dal genitore al figlio naturale, se la filiazione non può essere riconosciuta o dichiarata [artt. 250, 251, 252, 269, 278 c.c.].

Art. 781 Codice Civile. Donazione tra coniugi.

[I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna liberalità [artt. 159, 162, 178, 219, 783, 1418 c.c.], salve quelle conformi agli usi] (1).

Art. 782 Codice Civile. Forma della donazione.

La donazione deve essere fatta per atto pubblico [artt. 1350, n. 13, 2699 c.c.], sotto pena di nullità [artt. 1421, 1422, 2725 c.c.]. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio [art. 783 c.c.].

Art. 783 Codice Civile. Donazioni di modico valore.

La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione [artt. 781, 782 c.c.].

Art. 784 Codice Civile. Donazione a nascituri.

La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito [art. 1, 462 c.c.], ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione [art. 785 c.c.], benché non ancora concepiti.

Art. 785 Codice Civile. Donazione in riguardo di matrimonio.

La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio [art. 782, 784 c.c.], sia dagli sposi tra loro [art. 774 c.c.], sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio [artt. 80, 437, 777, 805 c.c.].

Art. 786 Codice Civile. Donazione a ente non riconosciuto.

[La donazione a favore di un ente non riconosciuto [art. 12 c.c.] non ha efficacia [art. 1418 c.c.], se entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento [artt. 14, 15, 600, 2964 c.c.]. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'articolo 782 [art. 473 c.c.; art. 2, 3 disp. att. c.c.].

Art. 787 Codice Civile. Errore sul motivo della donazione.

La donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità [artt. 624, 1427 c.c.].

Art. 788 Codice Civile. Motivo illecito.

Il motivo illecito [artt. 634, 1345 c.c.] rende nulla la donazione quando risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità [artt. 626, 794, 1345, 1418 c.c.].

Art. 789 Codice Civile. Inadempimento o ritardo nell'esecuzione.

Il donante, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.

Art. 790 Codice Civile. Riserva di disporre di cose determinate.

Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi [art. 796 c.c.].

Art. 791 Codice Civile. Condizione di riversibilitą .

Il donante può stipulare la riversibilità delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza [art. 4 c.c.] del donatario e dei suoi discendenti [art. 792 c.c.].

Art. 792 Codice Civile. Effetti della riversibilitą .

Il patto di riversibilità [art. 791 c.c.] produce l'effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante [art. 1504 c.c.] liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia della dote [art. 2817, n. 3 c.c.] o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti [art. 560 c.c.], e nel caso soltanto in cui la donazione è stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale [art. 162 c.c.] da cui l'ipoteca risulta.

Art. 793 Codice Civile. Donazione modale.

La donazione può essere gravata da un onere [artt. 374, n. 3, 794, 797, n. 3, 1861 c.c.].

Art. 794 Codice Civile. Onere illecito o impossibile.

L'onere [art. 793 c.c.] illecito o impossibile si considera non apposto [artt. 634, 1256 c.c.]; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante [artt. 626, 647, 788, 1418 c.c.].

Art. 795 Codice Civile. Divieto di sostituzione.

Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà [artt. 688, 689 c.c.].

Art. 796 Codice Civile. Riserva di usufrutto.

È permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente [artt. 698, 790, 979, 1002 c.c.].

Art. 797 Codice Civile. Garanzia per evizione.

Il donante [art. 1266 c.c.] è tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione [artt. 758, 1476, n. 3, 1483 c.c.] che questi può soffrire delle cose donate, nei casi seguenti:

Art. 798 Codice Civile. Responsabilitą  per vizi della cosa.

Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa [art. 1490 c.c.], a meno che il donante sia stato in dolo [artt. 168, 180 c.c.].

Art. 799 Codice Civile. Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle.

La nullità della donazione [artt. 627, 775, 779 c.c.], da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante [art. 428 c.c.] che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione [artt. 590, 602, 1444, 2034 c.c.].

Art. 800 Codice Civile. Cause di revocazione.

La donazione può essere revocata [artt. 805, 806, 809 c.c.] per ingratitudine [art. 801 c.c.] o per sopravvenienza di figli [artt. 803, 2652, n. 1, 2908 c.c.].

Art. 801 Codice Civile. Revocazione per ingratitudine.

La domanda di revocazione per ingratitudine [artt. 800, 806, 809 c.c.] non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti [art. 437 c.c.] dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436 [art. 141 disp. att. c.c.].

Art. 802 Codice Civile. Termini e legittimazione ad agire.

La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione [artt. 2652, n. 1, 2900, 2964 c.c.].

Art. 803 Codice Civile. Revocazione per sopravvenienza di figli.

803. Revocazione per sopravvenienza di figli.

Art. 804 Codice Civile. Termine per l'azione.

804. Termine per l'azione.

Art. 805 Codice Civile. Donazioni irrevocabili.

Non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, né per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie [art. 770 c.c.] e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio [artt. 168, 785, 800, 801, 803 c.c.].

Art. 806 Codice Civile. Inammissibilitą  della rinunzia preventiva.

Non è valida la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli [artt. 800, 801, 803 c.c.].

Art. 807 Codice Civile. Effetti della revocazione.

Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda [art. 808 c.c.].

Art. 808 Codice Civile. Effetti nei riguardi dei terzi.

La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa [artt. 807, 2652, nn. 1 e 5 c.c.].

Art. 809 Codice Civile. Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalitą .

809. Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità.