Art. 850 Codice Civile. Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria.

850. Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria.

Quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale [art. 846 c.c.] appartengono a diversi proprietari, può, su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorità amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi [art. 851 c.c.].

Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica [art. 862 c.c.].