Art. 832 Codice Civile. Contenuto del diritto.

Il proprietario ha diritto di godere [artt. 840, 959 c.c.] e disporre [art. 841 c.c.] delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico [artt 42, 43, 44 cost.; art. 22 preleggi; artt. 692, 833, 838 c.c.; artt. 245, 861 c.n.].

Art. 833 Codice Civile. Atti d'emulazione.

Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri [art. 832 c.c.].

Art. 834 Codice Civile. Espropriazione per pubblico interesse.

Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità [art 42 cost.; artt. 838, 851, 865, 867, 1020, 1259, 1638, 2742 c.c.].

Art. 835 Codice Civile. Requisizioni.

Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili [art. 812 c.c.]. Al proprietario è dovuta una giusta indennità.

Art. 836 Codice Civile. Vincoli ed obblighi temporanei.

Per le cause indicate dall'articolo precedente l'autorità amministrativa, nei limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali, può sottoporre a particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende commerciali [art. 2195 c.c.] e agricole [art. 2135 c.c.].

Art. 837 Codice Civile. Ammassi.

Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o industriali nell'interesse della produzione nazionale sono costituiti gli ammassi [art. 2617 c.c.].

Art. 838 Codice Civile. Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico.

Salve le disposizioni delle leggi penali [art. 499 c.p.] e di polizia, nonché [le norme dell'ordinamento corporativo e] le disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi luogo all'espropriazione dei beni da parte dell'autorità amministrativa [artt. 832, 834 c.c.], premesso il pagamento di una giusta indennità.

Art. 839 Codice Civile. Beni d'interesse storico e artistico.

Le cose di proprietà privata, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali [artt. 826, 879 c.c.].

Art. 840 Codice Civile. Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo.

La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino [artt. 826, 832, 959 c.c.]. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere. Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali [art. 714 c.n.].

Art. 841 Codice Civile. Chiusura del fondo.

Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo [artt. 832, 842, 843, 1054, 1064, 2934 c.c.].

Art. 842 Codice Civile. Caccia e pesca.

Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso [artt. 841, 1064 c.c.] nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno [art. 923 c.c.].

Art. 843 Codice Civile. Accesso al fondo.

Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo [art. 841 c.c.], sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune [art. 1051, 1064, 1069 c.c.].

Art. 844 Codice Civile. Immissioni.

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi [c.c. 890; c.p. 659, 674].

Art. 845 Codice Civile. Regole particolari per scopi di pubblico interesse.

La proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.

Art. 846 Codice Civile. Minima unitā  colturale.

846. Minima unità colturale.

Art. 847 Codice Civile. Determinazione della minima unitā  colturale.

[L'estensione della minima unità colturale sarà determinata distintamente per zone, avuto riguardo all'ordinamento produttivo [art. 846 c.c.] e alla situazione demografica locale, con provvedimento dell'autorità amministrativa, da adottarsi sentite le associazioni professionali] (1).

Art. 848 Codice Civile. Sanzione dell'inosservanza.

[Gli atti compiuti contro il divieto dell'articolo 846 possono essere annullati dall'autorità giudiziaria, su istanza del pubblico ministero [art. 2907 c.c.]. L'azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell'atto] (1).

Art. 849 Codice Civile. Fondi compresi entro maggiori unitā  fondiarie.

Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto dall'articolo seguente, il proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unità colturale [art. 846 c.c.], può domandare che gli sia trasferita la proprietà di questi ultimi [art. 2932 c.c.], pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione delle unità fondiarie. In caso di contrasto decide l'autorità giudiziaria, sentite le associazioni professionali (1) circa la sussistenza delle condizioni che giustificano la richiesta di trasferimento.

Art. 850 Codice Civile. Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria.

Quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale [art. 846 c.c.] appartengono a diversi proprietari, può, su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorità amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi [art. 851 c.c.].

Art. 851 Codice Civile. Trasferimenti coattivi.

Il consorzio indicato dall'articolo precedente può predisporre il piano di riordinamento [artt. 850, 854, 855 c.c.].

Art. 852 Codice Civile. Tereni esclusi dai trasferimenti.

Dai trasferimenti coattivi [artt. 857, 858, 859, 861, 862, 863, 864, 865, 922 c.c.] previsti dall'articolo precedente sono esclusi:

Art. 853 Codice Civile. Trasferimento dei diritti reali.

Nei trasferimenti coattivi [art. 851 c.c.] le servitù prediali [art. 1027 c.c.] sono abolite, conservate o create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione [artt. 855, 1031, 1032 c.c.].

Art. 854 Codice Civile. Notifica e trascrizione del piano di riordinamento. (1)

Il piano di riordinamento [art. 851 c.c.] deve essere preventivamente portato a cognizione degli interessati, e contro di esso è ammesso reclamo in via amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali.

Art. 855 Codice Civile. Effetti dell'approvazione del piano di riordinamento.

Con l'approvazione del piano di riordinamento [art. 851 c.c.] si operano i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali [art. 922 c.c.]; sono anche costituite le servitù imposte nel piano stesso [artt. 853, 1032 c.c.].

Art. 856 Codice Civile. Competenza dell'autoritā  giudiziaria.

Nelle materie indicate dagli articoli 850 e seguenti è salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli interessati [artt. 851, 855 c.c.]. L'autorità giudiziaria non può tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di riordinamento, ma può procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.

Art. 857 Codice Civile. Terreni soggetti a bonifica.

Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio [art. 858 c.c.], in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo [artt. 852, 866, 947 c.c.].

Art. 858 Codice Civile. Comprensorio di bonifica e piano delle opere.

Il comprensorio di bonifica e il piano generale dei lavori e di attività coordinate [c.c. 860, 862] sono determinati e pubblicati a norma della legge speciale [artt. 852, 857, 1044 c.c.].

Art. 859 Codice Civile. Opere di competenza dello Stato.

Il piano generale indicato dall'articolo precedente stabilisce quali opere di bonifica siano di competenza dello Stato [art. 852 c.c.].

Art. 860 Codice Civile. Concorso dei proprietari nella spesa.

I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica [artt. 858, 865 c.c.].

Art. 861 Codice Civile. Opere di competenza dei privati.

I proprietari degli immobili indicati dall'articolo precedente sono obbligati a eseguire, in conformità del piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che siano d'interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a taluno di essi [art. 865 c.c.].

Art. 862 Codice Civile. Consorzi di bonifica.

All'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica può provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati [artt. 850, 858, 863 c.c.].

Art. 863 Codice Civile. Consorzi di miglioramento fondiario.

Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica [art. 862 c.c.] possono essere costituiti anche consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica [artt. 914, 918, 921 c.c.].

Art. 864 Codice Civile. Contributi consorziali.

I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria.

Art. 865 Codice Civile. Espropriazione per inosservanza degli obblighi.

Quando l'inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari [artt. 860, 861 c.c.] risulta tale da compromettere l'attuazione del piano di bonifica, può farsi luogo all'espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente [art. 834 c.c.], osservate le disposizioni della legge speciale [art. 852 c.c.].

Art. 866 Codice Civile. Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi.

Anche indipendentemente da un piano di bonifica [artt. 857, 858 c.c.], i terreni di qualsiasi natura e destinazione possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico, osservate le forme e le condizioni stabilite dalla legge speciale, al fine di evitare che possano con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

Art. 867 Codice Civile. Sistemazione e rimboschimento dei terreni vincolati.

Al fine del rimboschimento e del rinsaldamento i terreni vincolati possono essere assoggettati a espropriazione [art. 834 c.c.], a occupazione temporanea o a sospensione dell'esercizio del pascolo, nei modi e con le forme stabiliti dalle leggi in materia.

Art. 868 Codice Civile. Regolamento protettivo dei corsi d'acqua.

I proprietari d'immobili situati in prossimità di corsi d'acqua che arrecano o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti d'interesse pubblico sono obbligati, anche indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.

Art. 869 Codice Civile. Piani regolatori.

I proprietari d'immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti.

Art. 870 Codice Civile. Comparti.

Quando è prevista la formazione di comparti, costituenti unità fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l'esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, può procedersi alla espropriazione a norma delle leggi in materia.

Art. 871 Codice Civile. Norme di edilizia e di ornato pubblico.

Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale [art. 55 c.n.] e dai regolamenti edilizi comunali.

Art. 872 Codice Civile. Violazione delle norme di edilizia.

Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.

Art. 873 Codice Civile. Distanze nelle costruzioni.

Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore [artt. 875, 879 c.c.].

Art. 874 Codice Civile. Comunione forzosa del muro sul confine.

Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione [artt. 875, 2742 c.c.] per tutta l'altezza o per parte di essa [art. 880 c.c.], purché lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà [art. 903 c.c.]. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino [artt. 877, 879, 904 c.c.].

Art. 875 Codice Civile. Comunione forzosa del muro che non č sul confine.

Quando il muro si trova ad una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali [art. 873 c.c.], il vicino può chiedere la comunione [artt. 874, 2742 c.c.] del muro [artt. 885, 903 c.c.] soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine [artt. 873, 879, 904 c.c.].

Art. 876 Codice Civile. Innesto nel muro sul confine.

Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi un capo del proprio muro, non ha l'obbligo di renderlo comune a norma dell'articolo 874, ma deve pagare una indennità per l'innesto.

Art. 877 Codice Civile. Costruzioni in aderenza.

Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine [art. 874 c.c.], può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.

Art. 878 Codice Civile. Muro di cinta.

Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873 [art. 892 c.c.].

Art. 879 Codice Civile. Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione forzosa.

Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico [artt. 822, 873, 874, 875 c.c.] e quelli soggetti allo stesso regime [art. 824 c.c.], né gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia [art. 839 c.c.] (1). Il vicino non può neppure usare della facoltà concessa dall'articolo 877.

Art. 880 Codice Civile. Presunzione di comunione del muro divisorio.

Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune [art. 885 c.c.] fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto [artt. 874, 882, 886, 898, 903 c.c.].

Art. 881 Codice Civile. Presunzione di proprietā  esclusiva del muro divisorio.

Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti [art. 880 c.c.] appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo [art. 903 c.c.].

Art. 882 Codice Civile. Riparazioni del muro comune.

Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune [artt. 875, 880, 881 c.c.] sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto [art. 887 c.c.] e in proporzione del diritto di ciascuno [art. 1104 c.c.], salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti [art. 917 c.c.].

Art. 883 Codice Civile. Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune.

Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune può rinunziare alla comunione di questo [art. 882 c.c.], ma deve farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.

Art. 884 Codice Civile. Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune.

Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni e può immettervi travi, purché le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell'altro comproprietario di fare accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario può anche attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. Egli è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute.

Art. 885 Codice Civile. Innalzamento del muro comune.

Ogni comproprietario può alzare il muro comune [artt. 875, 880 c.c.], ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata [art. 903 c.c.]. Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell'articolo 874.

Art. 886 Codice Civile. Costruzione del muro di cinta.

Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati [artt. 882, 888 c.c.]. L'altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri [art. 878 c.c.].

Art. 887 Codice Civile. Fondi a dislivello negli abitati.

Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza [art. 882 c.c.].

Art. 888 Codice Civile. Esonero dal contributo nelle spese.

Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio [art. 1104 c.c.], cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito [artt. 882, 886 c.c.]. In tal caso il muro è di proprietà di colui che l'ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi dell'articolo 874, senza obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito.

Art. 889 Codice Civile. Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi.

Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.

Art. 890 Codice Civile. Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi.

Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza [art. 844 c.c.; art. 659, 674 c.p.].

Art. 891 Codice Civile. Distanze per canali e fossi.

Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via (1).

Art. 892 Codice Civile. Distanze per gli alberi.

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali [art. 895 c.c.]. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

Art. 893 Codice Civile. Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi.

Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti (1) e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente [art. 894 c.c.].

Art. 894 Codice Civile. Alberi a distanza non legale.

Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti [artt. 892, 893 c.c.].

Art. 895 Codice Civile. Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale.

Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale [art. 892 c.c.].

Art. 896 Codice Civile. Recisione di rami protesi e di radici.

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Art. 896 bis Codice Civile. Distanze minime per gli apiari.

896-bis. Distanze minime per gli apiari.

Art. 897 Codice Civile. Comunione di fossi.

Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune [artt. 898, 899 c.c.].

Art. 898 Codice Civile. Comunione di siepi.

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario [artt. 880, 897, 899 c.c.].

Art. 899 Codice Civile. Comunione di alberi.

Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni [art. 895, 898 c.c.].

Art. 900 Codice Civile. Specie di finestre.

Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci [art. 901 c.c.], quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute [artt. 902, 905, 906, 907 c.c.] o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.

Art. 901 Codice Civile. Luci.

Le luci che si aprono sul fondo del vicino [art. 900 c.c.] devono:

Art. 902 Codice Civile. Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci.

L'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto [art. 900 c.c.] è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'articolo 901.

Art. 903 Codice Civile. Luci nel muro proprio o nel muro comune.

Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.

Art. 904 Codice Civile. Diritto di chiudere le luci.

La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza [artt 874, 875, 877 c.c.].

Art. 905 Codice Civile. Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi.

Non si possono aprire vedute dirette [art. 900 c.c.] verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo.

Art. 906 Codice Civile. Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique.

Non si possono aprire vedute laterali od oblique [art. 900 c.c.] sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto [art. 907 c.c.].

Art. 907 Codice Civile. Distanza delle costruzioni dalle vedute.

Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette [art. 900 c.c.] verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905.

Art. 908 Codice Civile. Scarico delle acque piovane.

Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino.

Art. 909 Codice Civile. Diritto sulle acque esistenti nel fondo.

Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee.

Art. 910 Codice Civile. Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo.

[Il proprietario di un fondo limitato o attraversato da un'acqua non pubblica, che corre naturalmente e sulla quale altri non ha diritto, può, mentre essa trascorre, farne uso per l'irrigazione dei suoi terreni e per l'esercizio delle sue industrie, ma deve restituire le colature e gli avanzi al corso ordinario] (1).

Art. 911 Codice Civile. Apertura di nuove sorgenti e altre opere.

Chi vuole aprire sorgenti, stabilire capi o aste di fonte e in genere eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o acquedotti, oppure scavarne, profondarne o allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma, deve, oltre le distanze stabilite nell'articolo 891, osservare le maggiori distanze ed eseguire le opere che siano necessarie per non recare pregiudizio ai fondi altrui, sorgenti, capi o aste di fonte, canali o acquedotti preesistenti e destinati all'irrigazione dei terreni o agli usi domestici o industriali [artt. 912, 918 c.c.].

Art. 912 Codice Civile. Conciliazione di opposti interessi.

Se sorge controversia tra i proprietari a cui un'acqua non pubblica può essere utile [art. 1099 c.c.], l'autorità giudiziaria deve valutare l'interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura o all'industria dall'uso a cui l'acqua è destinata o si vuol destinare [artt. 911, 913, 1044 c.c.].

Art. 913 Codice Civile. Scolo delle acque.

Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo [artt. 910, 912, 1094-1099 c.c.].

Art. 914 Codice Civile. Consorzi per regolare il deflusso delle acque.

Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse [artt. 863, 918, 947 c.c.].

Art. 915 Codice Civile. Riparazione di sponde e argini.

Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del tribunale (1), che provvede in via d'urgenza [art. 700 c.p.c.].

Art. 916 Codice Civile. Rimozione degli ingombri.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini [art. 1090 c.c.].

Art. 917 Codice Civile. Spese per la riparazione, costruzione o rimozione.

Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.

Art. 918 Codice Civile. Consorzi volontari.

Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui [artt. 863, 911, 914 c.c.].

Art. 919 Codice Civile. Scioglimento del consorzio.

Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno degli interessati [art. 1111 c.c.].

Art. 920 Codice Civile. Norme applicabili.

Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione.

Art. 921 Codice Civile. Consorzi coattivi.

Nel caso indicato dall'articolo 918, il consorzio può anche essere costituito d'ufficio dall'autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.

Art. 922 Codice Civile. Modi di acquisto.

La proprietà si acquista per occupazione [artt. 923, 938 c.c.], per invenzione [artt. 927, 929, 932 c.c.], per accessione [art. 934 c.c.], per specificazione [art. 940 c.c.], per unione o commistione [art. 939 c.c.], per usucapione [art. 1158 c.c.], per effetto di contratti [artt. 769, 1321, 1376 c.c.], per successione a causa di morte [art. 456 c.c.] e negli altri modi stabiliti dalla legge [artt. 852, 855, 1153, 1155, 1159 c.c.; artt. 236, 240 c.p.].

Art. 923 Codice Civile. Cose suscettibili di occupazione.

Le cose mobili [art. 812 c.c.] che non sono proprietà di alcuno si acquistano [art. 922 c.c.] con l'occupazione [art. 827 c.c.].

Art. 924 Codice Civile. Sciami di api.

Il proprietario di sciami di api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni di inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo [art. 843 c.c.].

Art. 925 Codice Civile. Animali mansuefatti.

Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno [art. 843 c.c.].

Art. 926 Codice Civile. Migrazione di colombi, conigli e pesci.

I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode.

Art. 927 Codice Civile. Cose ritrovate.

Chi trova [art. 1257 c.c.] una cosa mobile deve restituirla al proprietario [art. 930 c.c.], e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco [art. 928 c.c.] (1) del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento [art. 930 c.c.; art. 647, n. 1 c.p.; art. 501 c.n.].

Art. 928 Codice Civile. Pubblicazione del ritrovamento.

Il sindaco (1) rende nota la consegna [art. 927 c.c.] per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta [art. 931 c.c.; art. 647, n. 1 c.p.].

Art. 929 Codice Civile. Acquisto di proprietā  della cosa ritrovata.

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata [art. 922 c.c.].

Art. 930 Codice Civile. Premio dovuto al ritrovatore.

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata [art. 927 c.c.].