Art. 87 Codice Civile. Parentela, affinitą , adozione e affiliazione.

87. Parentela, affinità, adozione e affiliazione.

Non possono contrarre matrimonio fra loro [116 c. 2, 117]:

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta (2) [75, 101, 116 c. 2];

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini [101, 1162];

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta [78]; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo [117] o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili [1162 c. 2];

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

7) i figli adottivi della stessa persona [294];

8) l'adottato e i figli dell'adottante [300];

9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

[...] (3)

[...] (3)

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio [737 ss. c.p.c.], sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione (4). L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo [117 c. 4] (5).

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero [739 c.p.c.].

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.

______________________

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 19 maggio 1975, n. 151. L’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha eliminato dalla rubrica i termini «e affiliazione»; tale modifica entrerà in vigore dal 7 febbraio 2014.

(2) L’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha eliminato i termini «legittimi o naturali»; tale modifica entrerà in vigore dal 7 febbraio 2014. Già l’art. 1, comma 11, L. 10 dicembre 2012, n. 219 aveva sostituito ai termini «figli legittimi» e «figli naturali» la parola «figli», ovunque richiamati nel codice.

(3) Commi abrogati dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo precedente disponeva: «II. I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all’affiliazione. III. I divieti contenuti nei numeri 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale». Tale modifica entrerà in vigore da 7 febbraio 2014.

(4) L’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha eliminato le parole «o di filiazione naturale»; tale modifica entrerà in vigore dal 7 febbraio 2013. Già l’art. 1, comma 11, L. 10 dicembre 2012, n. 219 aveva sostituito ai termini «figli legittimi» e «figli naturali» la parola «figli», ovunque richiamati nel codice.

(5) Comma così sostituito dall'art. 78, L. 4 maggio 1983, n. 184.