Art. 56 Codice del Processo Amministrativo. Misure cautelari monocratiche.

Articolo 56. Misure cautelari monocratiche

1. Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l'istanza di fissazione d'udienza per il merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio. Il presidente provvede sulla domanda solo se ritiene la competenza del tribunale amministrativo regionale, altrimenti rimette le parti al collegio per i provvedimenti di cui all'articolo 55, comma 13.

2. Il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che la notificazione del ricorso si sia perfezionata nei confronti dei destinatari o almeno della parte pubblica e di uno dei controinteressati e provvede con decreto motivato non impugnabile. La notificazione può avvenire da parte del difensore anche a mezzo fax. Si applica l'articolo 55, comma 6. Qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca. Ove ritenuto necessario il presidente, fuori udienza e senza formalità, sente, anche separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell'emanazione del decreto.

3. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il presidente può subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, determinata con riguardo all'entità degli effetti irreversibili che possono prodursi per le parti e i terzi.

4. Il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, in caso di accoglimento è efficace sino a detta camera di consiglio. Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio di cui al periodo precedente. Fino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata. A quest'ultima si applica il comma 2.

5. Se la parte si avvale della facoltà di cui al secondo periodo del comma 2 le misure cautelari perdono efficacia se il ricorso non viene notificato per via ordinaria entro cinque giorni dalla richiesta delle misure cautelari provvisorie.

LA GIURISPRUDENZA.

  • Ai sensi del combinato disposto degli artt. 96 comma 3, 119 comma 2 e 120 comma 3, c.p.a., il termine di trenta giorni per la proposizione dell'appello incidentale deve essere fatto decorrere non dalla notifica a mezzo fax dell'appello principale, valida ai soli fini dell'istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 comma 2 del medesimo c.p.a., ma da quella dello stesso atto di impugnazione successivamente effettuata a mezzo posta. Cons. St. n. 6261 del 22 dicembre 2014.
  • Va riformata, inaudita altera parte, l'ordinanza cautelare di sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale di fissazione del calendario delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario, emergendo un pregiudizio irreversibile ed irreparabile nel tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile. Cons. St. n. 2435 del 9 giugno 2014.
  • Va accolta l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta da un comune che ha impugnato il decreto ministeriale con cui sono state ripartite tra i comuni le somme riconosciute a titolo di rimborso del minor gettito dell'Imu per l'anno 2013. TAR Roma n. 4677 del 29 novembre 2013.
  • Sussistono i presupposti per accogliere l'istanza di misure cautelari monocratiche volta a sospendere l'efficacia del provvedimento con cui era stato negato il riconoscimento del trasferimento della titolarità di una farmacia a favore del trust costituito a beneficio degli eredi del titolare, con affidamento della gestione a un trustee fino al subentro dei suddetti eredi. TAR Brescia n. 425 del 13 agosto 2013.
  • Per la fissazione della camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare da parte del collegio, il termine di cui all'art. 55 comma 5 c.p.a. deve essere calcolato avendo riguardo alla notificazione in via ordinaria dell'atto introduttivo del giudizio, non potendo attribuirsi rilevanza, a tal fine, alla notifica a mezzo fax effettuata, atteso l'obbligo per la parte ricorrente di effettuare comunque la notifica in via ordinaria, sancito dall'art. 56 comma 5 c.p.a. TAR Reggio Calabria n. 264 dell’0’8 maggio 2013.
  • Ai sensi degli art. 55 e 56 c.p.a., il termine per la fissazione della camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare, nel caso di istanza di tutela cautelare "ante causam", deve essere calcolato avendo riguardo alla notificazione in via ordinaria dell’atto introduttivo del giudizio, non potendo attribuirsi rilevanza, a tal fine, alla notifica eventualmente eseguita a mezzo fax, atteso l’obbligo per la parte ricorrente di effettuare comunque la notifica in via ordinaria, sancito dall’art. 56, comma 5, c.p.a. TAR Reggio Calabria n. 264 dell’8 maggio 2013. 
  • Sussistono i motivi di estrema urgenza per disporre con decreto presidenziale, in accoglimento dell'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dall'amministrazione appellante, la sospensione dell'esecutività della sentenza con cui era stato annullato il provvedimento di non ammissione alla prova orale degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, dichiarando il diritto del candidato a sostenere tale prova. Cons. St. n. 5003 del 20 dicembre 2012. 
  • È ammissibile il ricorso notificato all'amministrazione via fax ai fini della proposizione della richiesta di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 del codice del processo amministrativo; tuttavia la norma stabilisce che se la parte si avvale della facoltà di cui al secondo periodo del comma 2, notificazione a mezzo fax, le misure cautelari perdono efficacia se il ricorso non viene notificato per via ordinaria entro cinque giorni dalla richiesta delle misure cautelari provvisorie. TAR Milano n. 1514 del 10 giugno 2011. 
  • Il giudice amministrativo, quando le dichiarazioni delle parti costituite possano fornire motivi sussidiari di convincimento per corroborare o disattendere le prove già acquisite al processo, e quindi solo in via "suppletiva" o "indiziaria" e non nella loro isolatezza quali elementi di "piena prova", può disporre l'interrogatorio libero delle parti costituite, anche in sede generale di legittimità, ai sensi degli art. 63 e 64 c. proc. amm., norme queste che non distinguono tra i vari tipi di giudizio amministrativo, di legittimità, esclusiva e di merito. Pur con i predetti limiti, l'interrogatorio libero, oltretutto acquisibile anche in sede di incidente cautelare, costituisce pertanto un importante ausilio alla chiarificazione e precisazione delle allegazioni di fatto contenute negli scritti difensionali, specie nelle controversie in cui solo il "contatto" con le parti può fornire indispensabili elementi "sensitivi" di convincimento ai fini del riscontro e della valutazione delle prove  già acquisite. Il colloquio informale, altresì, può consentire al giudice di comprendere in maniera più esauriente i termini reali delle operazioni economiche e dei meccanismi tecnici celati dietro il linguaggio specialistico utilizzato, facilitando allo stesso tempo l'espunzione dal "thema probandum" dei fatti non oggetto di specifica contestazione e per i quali il deducente può essere assolto "ab onere probandi". TAR Milano n. 1205 del 06 maggio 2011. 

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