Art. 10. Codice della protezione civile. Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 10  Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.

 

1. In occasione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilita' nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.

2. Gli interventi di soccorso tecnico di cui al comma 1, nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 6, del presente decreto, sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonche' le attivita' di messa in sicurezza, anche in concorso con altri soggetti, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumita' da pericoli imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti.

3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, altresi', quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, secondo le modalita' e i livelli di responsabilita' previsti dal proprio ordinamento, anche ai fini delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 7.

4. Nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, sono individuati i contenuti tecnici minimi per l'efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui al presente articolo.