Art. 7. Codice della protezione civile. Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile.

Art. 7  Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile.

Art. 8. Codice della protezione civile. Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 8  Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 9. Codice della protezione civile. Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 9  Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 10. Codice della protezione civile. Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 10  Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 11. Codice della protezione civile. Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle citta' metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 11  Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle citta' metropolitane e delle province in qualita' di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 12. Codice della protezione civile. Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 12  Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 13. Codice della protezione civile. Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 13  Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 14. Codice della protezione civile. Comitato operativo nazionale della protezione civile.

Art. 14  Comitato operativo nazionale della protezione civile.

Art. 15. Codice della protezione civile. Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative.

Art. 15  Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative.