Art. 9. Codice delle comunicazioni elettroniche. Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorita' (1).

Art. 9 – Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorita' (1).

 

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.

1-bis. Il Ministero e l'Autorita', ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi (2).

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(1) Articolo sostituito dall' articolo 3, comma 12, dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.