Art. 125 Codice di Procedura Civile. Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte.

125. Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte (1).

I. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione [163], il ricorso [414], la comparsa [167, 416], il controricorso [370], il precetto [480] debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente [82 c. 1 e 2, 86, 417 c. 1], oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e il proprio numero di fax (2).

II. La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione [165 c. 1] della parte rappresentata.

III. La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale [221 c. 2, 365, 370 c. 3, 398 c. 3].

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 14 luglio 1950, n. 581.

(2) A norma dell'art. 25, L. 12 novembre 2011, n. 183 (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile), a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012, le parole «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle parole «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine». In precedenza, il comma era stato modificato dall'art. 4, c. 8, D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, conv., con modif., in L. 22 febbraio 2010, n. 24 e poi dall'art. 2, c. 35-ter, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv., con modif., in L. 14 settembre 2011 n. 148.

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