Art. 656 Codice Penale. Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico.

656. Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico.

Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito se il fatto non costituisce un più grave reato [c.p. 265, 267, 269], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309 (1).

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(1) L'ammenda risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 marzo 1962, n. 19 (Gazz. Uff. 24 marzo 1962, n. 78), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 21, 18 e 49 Cost. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 14-29 dicembre 1972, n. 199 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1973, n. 3), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 21 Cost.

Oggetto giuridico: ordine pubblico, tutela del turbamento che pul derivare dalla diffusione o pubblicazione di notizie false, esagerate o tendenziose; interesse alla verità

Natura giuridica: reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo: dolo o colpa