Violazione di sigilli.

Interesse tutelato, elemento oggettivo, consumazione e rapporti con altri reati.



Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098.

Interesse tutelato.

Oggetto della tutela penale nel dielitto di violazione di sigilli non è la "cosa" assicurata dai sigilli stessi, bensì il mezzo giuridico che ne garantisce l'assoluta intangibilità. La ratio della noram incriminatrice risiede nella necessità di presidiare con una sanzione penale il mancato rispetto dello stato di custodia, nel quale vangano a trovarsi determinate cose, mobili od immobili, per effetto della manifestazione di volontà della pubblica amministrazione caratterizzata dall'apposizione di sigilli. 

La finalità di assicurare la conservazione della cosa ricomprende anche la interdizione all'uso, atteso che oggetto giuridico del reato è la tutela della intangibilità della cosa che la pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria vuole garantire contro ogni atto di disposizione o di manomissione (Cass. n. 2600 del 26 novembre 2003 - 26 gennaio 2004). 

A ben vedere oggetto specifico della tutela penale è l'interesse concernente il normale funzionamento della P.A. in senso lato, in quanto conviene garantire il rispetto dovuto a quelle custodie materiali, meramente simboliche, mediante le qualisi mnifesta la volontà dello Stato diretta ad assicurare cose mobili o immobili da parte di paersone non autorizzate. 

Elemento oggettivo.

Per la configurazione del reato di violazione di sigilli apposti per disposizione delle autorità non è necessaria una condotta violenta, essendo sufficiente qualsiasi azione diretta ad eludere il divieto che i sigilli simboleggiano.

Infatti il delitto di violazione dei sigilli previsto dall'art. 349 c.p. si consuma non solo con la materiale rottura dei sigilli, ma anche con ogni altra condotta idonea ad eludere il vincolo di indisponibilità e di immodificabilità. 

Il reato è configurabile anche se si eseguono nella stessa area occupata dalla costruzione abusiva opere distinte, ma ad essa inequivocabilmente collegate, atteso che il sequestro dell'immobile e la conseguente apposizione dei sigilli mirano ad impredire la prosecuzione dei lavori e l'ultimazione dell'opera. Pertanto assume rilevanza penale anche la condotta che, pur non determinando, la distruzione effettiva dei sigilli, eluda il vincolo di immodificaibilità imposto, tutelando la norma dell'art. 349 c.p. sia l'integrità materiale dei sigilli quanto quella strumentale e funzionale. 

Consumazione.

La violazione dei sigilli è un reato istantaneo che si perfeziona con il solo fatto della rimozione, rottura, apertura, distruzione dei sigilli, ovvero con la realizzazione di un qualsiasi comportamento idoneo a rendere frustranea l'assicurazione della cosa mediante i sigilli, pur lasciando intatti i medesimi. Ogni evento ulteriore, quale ad esempio la manomissione della cosa posta sotto sigillo, è irrilevante, potendo solo dar luogo ad altro reato, ovvero costituire effetto valutabile per la determinazione della gravità del reato. 

La reiterazione del fatto illecito costituisce nuova violazione della stessa didposizione di legge, suscettibile di essere unificata sotto il vincolo della continuazione.

In generale può affermarsi che la violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale violazione dei sigilli, sia con ogni condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell'autorità; di conseguenza, compiuta la prima infrazione, il reato si reitera ogni qual volta si realizza una condotta contraria al precetto, in ulteriore violazione del persistente vincolo sulla res. (Cass. n. 37398 del 7 luglio 2004). 

Rapporti con altri reati.

  • ?Violazione di sigilli e costruzione abusiva: tra tli due reati non vi può essere una interdipendenza occasionale, nel senso che, accertata giudizialmente l'incosistenza della contravvenzione urbanistica, resta integro l'altro reato, la cui sanzione tende a tutelare l'integrità dei sigilli e cioè un bene giuridico diverso da quello protetto dalla legge urbanistica (Cass. n. 11101 del 20 maggio 1985). 
  • Appropriazione di un bene ereditario con apposizione di sigilli e appropriazione indebita: l'appropriazione di un bene ereditario, sul quale erano stati apposti i sigilli, da parte di un erede testamentario in possesso dei beni ereditari, e che abbia accettata l'eredità, configura il reato di violazione dei sigilli di cui all'art. 349 c.p. ma non anche quello di appropriazione indebita, atteso che questi diviene con l'accettazione proprietario del compensio ereditario. (Cass. n. 2028 del 30 novembre 2005). 
  • Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro: qualora l'autore di una costruzione abusiva, pur essendo a conoscenza del provvedimento di sequestro disposto dalla pubblica autorità mediante sigilli apposti con cartelli indicanti il provvedimento medesimo prosegua i lavori, installando infissi, tramezzi, ecc...oltre al reato di violazione di sigilli deve rispondere altresì del reato previsto dall'art. 334 c.p. che concorre materialmente al primo. (Cass. n. 9866 del 15 maggio 1981). 
  • Violazione di sigilli e furto: la violazione di sigilli prevista dall'art. 349 c.p. commessa ai fini della consumazione di un furto non può ritenersi  compresa nella previsione  dell'art. 625 n. 2 c.p. in quanto costituisce una violenza od una frode specifica , cioè lesiva di uno speciale interesse giuridico della pubblica amministrazione. Ove ad esempio taluno violi i sigilli apposti ai sacchi postali per sottrarre delle lettere in questi contenute il reato di violazione di sigilli concorre materialmente con il reato di furto. 

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