Fatture per operazioni inesistenti: su chi grava l'onere della prova?

L'amministrazione finanziaria deve provare oltre alla fittizietà del fornitore anche la consapevolezza del destinatario di essere parte di un sistema di evasione.



In tema di l.V.A., qualora l'Amministrazione finanziaria contesti la fatturazione, in quanto attinente ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che I'operazione si inseriva in una evasione, dell'imposta, dimostrando anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e pacifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta o della sostanziale inesistenza del contraente.

Comm. trib. reg. Ancona, (Marche) n. 478 del 27 agosto 2020

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