Chi paga il domiciliatario?

Il compenso professionale dell’avvocato domiciliatario deve essere pagato da colui il quale ha affidato in concreto il mandato. Cass. Civ. n. 19416 del 30 settembre 2016



Il compenso professionale dell’avvocato domiciliatario deve essere pagato da colui il quale ha affidato in concreto il mandato che può anche non coincidere con chi ha rilasciato la procura alla lite.

  • Chi paga l’avvocato domiciliatario?

Lo spunto per rispondere a tale quesito proviene da una controversia sorta a seguito del mancato pagamento da parte di un avvocato delle competenze professionali maturate per l'attività svolta da un collega.

L’avvocato-convenuto si era difeso negando di aver conferito l'incarico direttamente al collega e chiese di chiamare in causa l’amministratore delegato della società che gli aveva conferito l'incarico. Il giudice di pace, dichiarò il difetto di legittimazione passiva del terzo chiamato, e accolse la domanda formulata dall'attore.

La decisione, confermata dal Tribunale in appello, veniva quindi impugnata in Cassazione.

Alla base del ricorso vi è l’assunto sostenuto dal ricorrente che chi agisce per il conseguimento del compenso ha l'onere di provare il conferimento dell'incarico da parte del terzo, dovendosi in difetto presumere, che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura.

La Suprema Corte parte dalla riflessione che obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l'opera professionale richiesta non è necessariamente colui che ha rilasciato la procura alla lite, potendo anche essere colui che abbia affidato al legale il mandato di patrocinio, anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell'interesse di un terzo. In tale ipotesi, infatti, si instaura un altro distinto rapporto interno ed extraprocessuale regolato dalle norme di un ordinario mandato, in virtù del quale la posizione del cliente viene assunta non dal patrocinato ma da chi ha richiesto per lui l'opera professionale.

Pertanto è da stabilire, in concreto, se il mandato di patrocinio provenga dalla stessa parte rappresentata in giudizio, o invece da un altro soggetto che abbia perciò assunto a proprio carico l'obbligo del compenso.

Per i giudici di piazza Cavour è necessario a tal fine rilevare se la parte abbia inteso intrattenere un rapporto di clientela unicamente con il professionista che già conosceva, ed abbia conferito al legale di altro foro soltanto la procura tecnicamente necessaria all'espletamento della rappresentanza giudiziaria, ovvero se la parte abbia inteso direttamente conferire ad entrambi i legali il mandato di patrocinio (oltre che la procura ad litem).

Infatti nella prima ipotesi, poiché il mandato di patrocinio in favore dell’avvocato domiciliatario non proviene dalla parte ma dal primo professionista che ha individuato e contattato il legale del foro della causa, graverà sul primo professionista l'obbligo di corrispondere il compenso al collega domiciliatario.

Al contrario nel secondo caso è direttamente la parte ad essere tenuta al pagamento del compenso professionale all’avvocato domiciliatario, e non il primo legale.

LA MASSIMA

Obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l'opera professionale richiesta non è necessariamente colui che ha rilasciato la procura alla lite, potendo anche essere colui che abbia affidato al legale il mandato di patrocinio, anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell'interesse di un terzo. Cass. Civ. n. 19416 del 30 settembre 2016 

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