ICI e assegnazione della casa coniugale: chi paga?
Il coniuge al quale è stata assegnata la casa coniugale di comproprietà è soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso? Cass. 10 febbraio 2016 n. 2675.
La Corte di Casssazione, con sentenza del 10 febbraio 2016 n. 2675, si è pronunciata in tema di imposta comunale sugli immobili.
Quaestio: il coniuge assegnatario è soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile sul quale non vanta un diritto di proprietà o altro diritto di godimento?
La Corte ha chiarito che è possibile identificare in capo al coniuge assegnatario un atipico diritto personale di godimento, mancando in capo allo stesso l'elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta.
IL CASO.
Tizia proponeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del marito Caio per le somme derivanti alla parte dell'ICI sull'immobile di comproprietà oggetto dell'assegnazione.
Caio proponeva opposizione a decreto ingiuntivo.
La decisione del Giudice di Pace.
Il Giudice di Pace adito accoglieva l'opposizione ritenendo che la pretesa del comune di pagamento dell'ICI fosse riferibile solo al coniuge assegnatario della casa coniugale.
La decisione del Tribunale e della Corte di Cassazione.
Il Tribunale e la Corte di Cassazione chiariscono invece, sulla scia di precedenti pronunce sulla questione, che il coniuge al quale è stata assegnata la casa coniugale di comproprietà non è soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanti un diritto di proprietà ovvero un diritto reale di godimento.
L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non costituisce un diritto reale di godimento.
Manca in capo all'assegnatario un diritto di proprietà o un diritto reale minore e pertanto manca l'elemento che permette una identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta.
In conclusione quindi il coniuge assegnatario non può essere il soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobisle sul quale non vanta un diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento.
Il coniuge che vanta la proprietà di una quota dell'immobile è quindi tenuto al pagamento dell'ICI per la sua quota.
LA MASSIMA
In tema di imposta comunale sugli immobili, il coniuge al quale è stata assegnata la casa coniugale di comproprietà non è soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanti un diritto di proprietà ovvero un diritto reale di godimento, come previsto dall'art. 3 del d.lg n. 504 del 1992. Cass. 10 febbraio 2016 n. 2675; conf. Cass. n. 6199/2007.
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