Il timbro postale di spedizione alla terza pagina della scrittura non prova la data certa?!?

La Cassazione ha escluso di poter stabilire se detto timbro fosse impresso su un foglio formante un corpo unico con la scrittura. Cass. 7 giugno 2016 n. 11657



Una banca proponeva opposizione allo stato passivo proposta ex art 98 della Legge Fallimentare.

Il Tribunale di prime cure accoglieva l'opposizione solo parzialmente: il giudice aveva escluso il credito derivante da un rapporto di finanziamento perchè mancava la prova dell'erogazione della somma mutuata per mancanza di data certa e della prova dell'effettiva erogazione delle somme.

Il Tribunale sanciva che la data certa non poteva essere tratta da una fotocopia della scrittura corredata del timbro postale di spedizione alla terza pagina.

La Banca proponeva ricorso per Cassazione.

  • La decisione della Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione cassa con rinvio il decreto del Tribunale sancendo che: 

È contraddittoria e va cassata la decisione di merito che, con riguardo al profilo della data certa, dopo aver affermato che il timbro postale era apposto sulla terza pagina del documento contrattuale, ha escluso di poter stabilire se detto timbro fosse impresso su un foglio formante un corpo unico con la scrittura. 

La Corte di Cassazione, con sentenza del 7 giugno 2016 n. 11657, ha evidenziato che:

1) Il Tribunale di Roma, con decreto del 16.6.013, ha accolto solo parzialmente l'opposizione L. Fall., ex art. 98 proposta dalla Banca per ottenere l'ammissione allo stato passivo del Fallimento della società Y di un credito complessivo di Euro 1.119.401,98.

Il giudice del merito ha escluso che potessero trovare riconoscimento:

1) il credito derivante dal rapporto di finanziamento n. (OMISSIS), in quanto dal documento contrattuale, benchè munito di data certa anteriore al Fallimento, non emergeva la prova dell'avvenuta erogazione della somma mutuata, non evincibile neppure dai conteggi allegati dalla banca, contenuti in un documento prodotto in fotocopia e neppure sottoscritto;

2) il credito relativo al contratto di conto corrente n. (OMISSIS), non opponibile alla curatela ai sensi dell'art. 2704 c.c.;

3) il credito derivante dal contratto di "anticipazione contro cessione di credito", atteso che, al di là della mancanza di data certa del contratto (non ricavabile dalla fotocopia della scrittura prodotta dalla banca, munita, alla terza pagina, di timbri postali di spedizione dei quali non poteva stabilirsi la materiale congiunzione al documento contrattuale), non v'era prova dell'avvenuta erogazione delle anticipazioni. Il decreto è stato impugnato dalla Banca con ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva.

La Corte evidenzia che è erroneo l'accertamento del tribunale secondo cui la data certa del contratto di finanziamento non poteva trarsi da una fotocopia della scrittura corredata, alla terza pagina, del timbro postale di spedizione: sotto il primo profilo è sufficiente osservare che non era in contestazione (attesa la contumacia della curatela) la conformità della copia del documento all'originale; sotto il secondo, va rilevata la contraddittorietà della motivazione con la quale il giudice, dopo aver affermato che il timbro postale era apposto sulla terza pagina del documento contrattuale, ha escluso di poter stabilire se detto timbro fosse impresso su un foglio formante un corpo unico con la scrittura.

Inoltre, nell'affermare la mancanza di prova dell'avvenuta erogazione del finanziamento e delle anticipazioni su crediti, il tribunale ha totalmente omesso di esaminare buona parte dei documenti prodotti dalla banca e di valutare se la prova da questa dovuta non potesse trarsi, in primo luogo (stante l'assenza di contestazioni del curatore) dagli estratti del conto corrente sul quale gli accrediti risultavano annotati, da porre in correlazione con gli ulteriori elementi documentali (ricevute bancarie, estratti notarili, contratto di finanziamento contenente la quietanza del ricevimento della somma mutuata) allegati agli atti.

Si dovrebbe pertanto concludere per l'inammissibilità del primo e per l'accoglimento del secondo e del terzo motivo, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvio della causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, con decisione che potrebbe assunta in Camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. 

LA MASSIMA

È contraddittoria e va cassata la decisione di merito che, con riguardo al profilo della data certa, dopo aver affermato che il timbro postale era apposto sulla terza pagina del documento contrattuale, ha escluso di poter stabilire se detto timbro fosse impresso su un foglio formante un corpo unico con la scrittura. Cass. 7 giugno 2016 n. 11657

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