La rinuncia al TFR da parte del lavoratore è nulla.

il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 2



Cass. n. 23087 dell'11 novembre 2015.

IL CASO

Un lavoratore conveniva in giudizio davanti al Tribunale competente la scoietà X  esponendo di aver lavorato alle dipendenze di quest'ultima dal 12/6/68 al 31/3/06 da ultimo con qualifica di quadro 7 livello c.c.n.l. industria metalmeccanica, distaccato per lungo periodo presso società controllate, percependo oltre al trattamento economico previsto dal c.c.n.l., l'indennità estero, ulteriori emolumenti in valuta locale, e numerosi benefits in natura.

Il lavoratore lamentava che alla cessazione del rapporto la parte datoriale non aveva computato nel calcolo del t.f.r. detti benefici, nè ulteriori emolumenti pure erogati con continuità nel corso del rapporto (quali compensi per lavoro straordinario, notturno, premio fedeltà).

Nel dare atto di aver sottoscritto alcuni mesi prima della cessazione del rapporto (il 1 dicembre 2005), un accordo transattivo, ne eccepiva, tuttavia, la nullità radicale, in quanto concernente diritti futuri, in parte indisponibili ed in parte ancora a lui ignoti ed instava per la condanna della società convenuta al pagamento della somma complessiva di Euro 57.295,52. Si costituiva la società che deduceva l'improponibilità della domanda non essendo stato l'accordo transattivo impugnato nei termini dell'art. 2113 c.c., nel merito contestando la fondatezza del ricorso che chiedeva fosse respinto.

Con sentenza in data 15/7/08 il giudice adito dichiarava l'improponibilità della domanda.

La decisione della Corte d'Appello.

Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte d'Appello adita che, con sentenza in data 12 maggio 2009, sul rilievo che le domande concernenti l'incidenza degli emolumenti percepiti nel corso del rapporto (quali compensi per lavoro notturno, straordinario, ferie...) sul premio fedeltà e sul t.f.r., esulassero dall'oggetto dell'accordo transattivo intervenuto fra le parti, in parziale accoglimento del gravame proposto dal lavoratore, condannava la società al pagamento dell'importo di Euro 10.530,44 oltre accessori di legge. Avverso tale decisione gli eredi del lavoratore interpongono ricorso per Cassazione sostenuto da cinque motivi, resistiti con controricorso dalla società.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello in diversa composizione.Esso è altresì fondato.

La Corte di Cassazione afferma che :

"la Corte distrettuale, pervero, ha negato che la fattispecie concreta attenesse ad una preventiva disposizione di diritti non ancora sorti nè maturati, con conseguente nullità dell'atto di disposizione, poichè il lavoratore era in grado in quel momento, di rappresentarsi le proprie spettanze di fine rapporto concernenti il pregresso periodo di lavoro. Tale assunto vulnera, tuttavia, il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che va qui ribadito, alla cui stregua, atteso che il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 2, e art. 1325 c.c., per mancanza dell'oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l'accantonamento delle somme già effettuato (cfr. Cass. 7 marzo 2005 n. 4822).

 La rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali non è infatti annullabile previa impugnazione da proporsi nei termine di cui all'art. 2113 c.c., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti già acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti" (Cass. 14 dicembre 98 n. 12548).

La considerazione che non era ancora maturato il diritto alla liquidazione del TFR, essendo il lavoratore ancora in servizio al momento dell'atto di disposizione, è determinante ai fini della soluzione della delibata questione, giacchè per lo scrutinio di legittimità e validità della rinuncia, non basta. l'accantonamento delle somme già effettuato, in quanto il diritto non è ancora entrato nel patrimonio del soggetto e quindi l'eventuale rinuncia prima della cessazione del rapporto di lavoro è nulla per mancanza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 2, in relazione all'art. 1325 c.c.. 6. In definitiva, va accolto il quinto motivo di ricorso con assorbimento di ogni altra censura. 

LA MASSIMA

Il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi degli artt. 1418, secondo comma, e 1325 c.c., per mancanza dell'oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l'accantonamento delle somme già effettuato. Cass. n. 23087 dell'11 novembre 2015. 

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