Spese processuali eccessive? Per contestarle occorre fornire specifiche contestazioni.

Se si contesta la liquidazione delle spese di giudizio non è sufficiente una generica denuncia di violazione del principio di inderogabilità delle tariffe professionali. Cass. n. 5683 del 23 marzo 2016.



La condanna al pagamento delle spese di giudizio, se ritenute eccessive dalla parte soccombente, può essere impugnata ma non in modo del tutto generico.

La Suprema Corte, infatti, in merito ad un ricorso nel quale si deduceva l'eccessività della condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio (liquidate in Euro 4.478,00) rispetto al valore della condanna risarcitoria disposta in euro 1.251,42, afferma che il ricorrente deve motivare in modo specifico la propria richiesta di revisione delle spese di lite, non potendosi limitare a sostenere genericamente l’eccessività delle somme liquidate dal Giudice, occorrendo quantomeno riferimenti alla tariffa che sarebbe stata pertinente in relazione alla complessiva attività processuale.

Se si contesta la liquidazione delle spese di giudizio non è sufficiente una generica denuncia di violazione del principio di inderogabilità delle tariffe professionali, ma devono essere specificati gli errori commessi dal giudice nel determinarle.

Per i giudici di legittimità deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale per l'importanza del giudizio presupposto e per la complessità delle questioni giuridiche trattate, atteso che, in applicazione del principio di autosufficienza, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci della tabella degli onorari e dei diritti che si ritengono violate.

LA MASSIMA

In tema di spese processuali, è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale per l'importanza del giudizio presupposto e per la complessità delle questioni giuridiche trattate, atteso che, in applicazione del principio di autosufficienza, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci della tabella degli onorari e dei diritti che si ritengono violate. Conforme: Cass. Civ. ord. n. 18190/2015

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