Trasporto del pane in condizioni inadeguate: quando č reato?
Trasporto del pane destinato alla vendita in sacchi di carta e ceste di plastica: le adeguate condizioni per non incorrere nel reato. Cass. Pen. n. 35179 del 14 aprile 2016
Quante volte nella quotidianità si assiste al classico furgoncino del panettiere che trasporta il pane e i prodotti correlati per distribuirli nei vari panifici o alimentari della città?
Oltre ad apprezzare i profumi e le fragranze provenienti da questi furgoncini ci si sarà posti però anche un interrogativo: è corretto il trasporto in sacchi di carta riciclati e in ceste di plastica forate?
E’ il quesito a cui ha dovuto dare risposta la Suprema Corte a seguito del ricorso presentato ad un panettiere che si era visto condannare dal Tribunale di merito per il reato previsto dalla L. n. 283 del 2004, art. 5, lett. b) e art. 6 per aver detenuto per la vendita e trasportato 8 kg. di pane e 4 graffe in cattivo stato di conservazione, in quanto non confezionati e posti all'interno di sacchi di carta riciclati ed in ceste di plastica forate e non coperte. Il ricorrente sosteneva che il furgone utilizzato era autorizzato al trasporto di derrate deperibili e dunque disponeva dei presidi igienico-sanitari necessari per garantire la conservazione dei prodotti.
Partendo dall’analisi della Legge n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) che vieta la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione e la distribuzione per il consumo di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, avendo quale finalità non solo prevenire mutazioni che nelle altre parti dell'art. 5 sono prese in considerazione come evento dannoso (prodotto con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento o da ordinanze; prodotti insudiciati, invasi da parassiti, alterati, ecc.), ma persegue un autonomo fine di benessere consistente nell'assicurare una protezione immediata ed anticipata all'interesse del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura.
Per i giudici di piazza Cavour correttamente il Tribunale di merito ha rilevato che nel furgone adibito al trasporto di generi alimentari erano stati rinvenuti dal personale della ASL 8 Kg. di pane e 4 graffe, non confezionati e sistemati in sacchi di carta riciclati utilizzati precedentemente per il trasporto di farina ed in ceste di plastica forate e non coperte, modalità di conservazione e trasporto correttamente ritenute non conformi alle prescrizioni di legge che, per il pane, prevedono l'obbligo di imbustarlo in quanto inidonee a garantire il mantenimento dei prodotti nel loro stato originario ed a scongiurare il pericolo di alterazione o contaminazione degli stessi.
Ebbene, lo stato di cattiva conservazione degli alimenti era palese e quindi rilevabile da una semplice ispezione degli stessi, atteso che gli stessi erano stati posti all'interno di sacchi di carta già precedentemente utilizzati per il trasporto di farina, promiscuamente ed in ceste di plastica forate e non coperte che non garantivano affatto dal contatto con elementi contaminanti presenti nell'ambiente esterno.
A nulla rileva, secondo la Corte adita, la circostanza che il furgone fosse, come sostenuto dalla difesa dell'imputato, abilitato al trasporto di derrate deteriorabili, atteso che si trattava di pane non preconfezionato e che il possesso delle caratteristiche del mezzo richieste igienico-sanitarie previste dal D.P.R n. 327 del 1980, art. 43, è cosa diversa dal rispetto delle prescrizioni dettate, in materia di trasporto del pane, dalla L. n. 580 del 1967, art. 26, secondo cui:
Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento.
LA MASSIMA
Risponde del reato ex art. 5, lett. b) della L. 283/2004 chi trasporta il pane all'interno di sacchi di carta già precedentemente utilizzati per il trasporto di farina, promiscuamente ed in ceste di plastica forate e non coperte che non garantiscono dal contatto con elementi contaminanti presenti nell'ambiente esterno. Cass. pen. n. 35179 del 14 aprile 2016; Conformi: Cass. Pen. n. 40554/2014, n. 35234/2007
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