Truffa e illecito civile: quale limite?

La condotta di chi si limiti ad iniziare lavori e a fornire il condizionatore ha rilevanza penale oppure solo civilistica? Trib. La Spezia n. 1024 del 24 settembre 2015.



Il Tribunale di La Spezia, con sentenza n. 1024 del 24 settembre 2015, si è pronunciata su un'interessante questione avente ad oggetto il sottile limite intercorrente tra il reato di truffa e l'illecito civile.

Quando può configurarsi la truffa?

Quando invece siamo di fronte solo ad un illecito civile?

La sentenza muove dalla condotta di Tizio che, non avendo adempiuto all'obbligo assunto di installare un condizionatore ed una caldaia, si è limitato ad iniziare i lavori e a fornire il condizionatore, a fronte del pagamento dell'intero corrispettivo.

Con decreto di citazione il Pubblico Ministero disponeva la citazione a giudizio di Tizio quale imputato del reato di cui all'art. 640 c.p.

All'udienza, previa verifica della regolarità della notifica del decreto di citazione, veniva dichiarata l'assenza dell'imputato, la parte offesa si costituiva parte civile, veniva dichiarato aperto il dibattimento e le parti avanzavano le rispettive richieste di prova.

Si procedeva all'istruttoria dibattimentale mediante escussione dei testimoni indicati dal P.M. ed ammessi con ordinanza.

Il Pubblico Ministero ed il difensore concludevano come da verbale.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE

Il Tribunale visto l'art.530 c.p.p., assolve l'imputato dal reato ascritto, perché il fatto non sussiste in quanto:

- la parte offesa e il marito di questa riferivano che l'imputato era cliente di Caio e visto che la stessa doveva effettuare dei lavori in un suo appartamento e l'imputato era imprenditore edile, si erano accordati che i lavori li avrebbe effettuati l'imputato, il quale si offriva anche di acquistare il condizionatore e la caldaia che dovevano essere installati, adducendo che aveva la possibilità di ottenere prezzi particolarmente bassi;

- la parte offesa versava del denaro all'imputato, parte in contanti parte tramite assegni, per detti acquisti;

- l'imputato iniziava i lavori in casa con lo scasso per l'installazione di impianto elettrico, ma i lavori tuttavia non proseguivano;

- la parte offesa chiedeva allora insistentemente la consegna della caldaia e del condizionatore;

- dopo svariate trattative (l'imputato lamentava problemi di salute ...) l'imputato faceva consegna del solo condizionatore (e non anche della caldaia) e  i successivi tentativi di contatto con l'imputato non andavano a buon fine, in quanto lo stesso accampava problemi di varia natura.

Il Tribunale rileva che:

la condotta dell'imputato deve essere valutata come inadempimento di un'obbligazione contrattuale, di rilevanza meramente civilistica. Infatti, se l'imputato avesse avuto un'intenzione truffaldina, non avrebbe iniziato i lavori e non avrebbe poi consegnato il condizionatore, ma avrebbe conservato per sé l'intera somma percepita. L'imputato deve essere dunque mandato assolto, perché il fatto non sussiste. 

LA MASSIMA

La condotta di chi - non adempiendo all'obbligo assunto di installare un condizionatore ed una caldaia - si limiti ad iniziare lavori e a fornire il condizionatore, a fronte del pagamento dell'intero corrispettivo, ha rilevanza solo civilistica; se, infatti, l'imputato avesse avuto un'intenzione truffaldina, non avrebbe iniziato i lavori e non avrebbe consegnato il condizionatore, ma avrebbe conservato per sé l'intera somma percepita. Trib. La Spezia n. 1024 del 24 settembre 2015.

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