Accesso alla professione di notaio: legittimo il limite di età?
Normativa nazionale incompatibile con l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali UE e l’art. 6, par. 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio.
Con la questione oggetto del rinvio pregiudiziale, il giudice del rinvio chiedeva di verificare se l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali UE e l’art. 6, par. 1, della direttiva 2000/78/CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per poter partecipare al concorso per accedere alla professione notarile.
Sul punto va evidenziato che il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull’età è stato recepito nell’art. 21
della Carta dei diritti fondamentali UE ed è stato concretizzato dalla direttiva 2000/78/CE in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro.
Per la Corte di Giiustizia UE si deve constatare che, sebbene gli obiettivi di garantire la stabilità dell’esercizio della professione di notaio per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato, ai quali fa riferimento il governo italiano, possano essere considerati obiettivi legittimi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, la disposizione nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non appare perseguire tali obiettivi.
La normativa italiana nella parte in cui fissa a cinquanta anni il limite di età per poter partecipare al concorso per l’accesso alla professione di notaio non è compatibile con l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali UE e l’art. 6, par. 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Corte Giustizia UE, sez. II, n. C-914/19 del 3 giugno 2021
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