Revoca del patentino alla tabaccheria: quando è possibile?

Occorre fare riferimento al parametro della redditività della rivendita per evitare un sovradimensionamento del servizio.



Il patentino, in considerazione del carattere di sussidiarietà e complementarietà del servizio svolto dal titolare, non deve essere una duplicazione delle rivendite, bensì un'espansione della preesistente struttura di vendita giustificata dalla necessità del servizio al pubblico nei luoghi e nei tempi in cui esso non possa essere svolto dalle tabaccherie.

Ergo se nella stessa zona, durante l'orario di chiusura della rivendita ordinaria, il servizio di vendita al pubblico dei tabacchi è assicurato dal funzionamento del distributore automatico, non c'è motivo di istituire un ulteriore punto vendita, sia pure secondario.

Il parametro della redditività della rivendita, alla luce delle nuove e più severe norme antifumo, garantisce, perciò, la complementarietà e la non sovrapponibilità del punto di distribuzione sussidiario rispetto alla preesistente struttura di vendita, per evitare un sovradimensionamento del servizio non tanto nell'ottica della leale concorrenza, quanto della tutela della salute pubblica.

T.A.R. Roma, (Lazio) n. 9600 del 17 settembre 2020 

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