Ripetizione di indebito ed onere della prova.
Mancanza della documentazione per l'espletamento della consulenza grava sull'attore correntista, in tema di ripetizione di indebito? Trib. Pesaro n. 775 del 08 ottobre 2015.
In tema di azioni di ripetizione di indebito, in base al principio dell'onere della prova, la mancanza della documentazione necessaria per l'espletamento della consulenza grava sull'attore correntista, non essendo possibile integrare attraverso una consulenza la documentazione non prodotta nei termini di decadenza. Trib. Pesaro n. 775 del 08 ottobre 2015.
Sulla scia di costante orientamento giurisprudenziale il Tribunale di Pesaro, con sentenza n. 775 del 08 ottobre 2015, in tema di ripetizione di indebito ed onere della prova trovano applicazione i principi generali di cui all'art. 2697 c.c.
Quindi la prova dell'inesistenza della causa debendi incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancocrchè abbia ad oggetto fatti negativi dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo.
- L'onere della prova a carico dell'attore sussiste anche per le azioni di accertamento negativo?
Sì, in tema di onere della prova torvano applicazione i principi generali di cui all'art. 2697 c.c. anche nell'ipotesi in cui la causa sia stata instaurata dal debitore con azione di accertamento negativo (Cass. 17 luglio 2008 n. 1962).
L'INDEBITO PREVIDENZIALE: la giurisprudenza.
- In tema di indebito previdenziale il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli.
- Il pensionato, ove chieda quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall'Istituto convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo , nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate.
- In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostoè a suo esclusivo carico (Cass. Sez. Un. n. 18046 del 4 agosto 2010).
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