ATTENUANTI

Le attenuanti sono circostanze del reato che incidono sulla sua gravità, determinando una diminuzione di pena rispetto a quella base. Le attenuanti si distinguono in comuni e speciali: le attenuanti comuni si applicano a tutti i reati e sono elencate nell'art. 62, c.p.; le attenuanti speciali, invece, si riferiscono solo ad uno o più reati determinati (ex: art. 625 bis, c.p., in tema di furto). Le attenuanti comuni elencate nell'art. 62, c.p. sono le seguenti: "1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale; 2) l'avere reagito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui; 3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza; 4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità; 5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa; 6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamento il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato".