ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO

Gli atti preliminari al dibattimento sono gli atti compiuti prima dell'udienza dibattimentale, dopo che il giudice del dibattimento è stato investito del processo. Durante la fase degli atti preliminari al dibattimento possono essere compiute una serie di attività: il giudice può anticipare o differire l'udienza, per giustificati motivi e per una sola volta (art. 465, c.p.p.); le parti e i loro difensori hanno la facoltà di prendere visione delle cose sequestrate , di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti presenti nel fascicolo per il dibattimento (art. 466, c.p.p.); a richiesta di parte, il giudice può disporre l'assunzione delle prove urgenti e non rinviabili, nelle ipotesi in cui è ammesso l'incidente probatorio (art. 467, c.p.p.); ai fini di assicurare la discovery probatoria, le parti, almeno 7 giorni liberi prima del dibattimento, devono depositare, presso la cancelleria del giudice competente ed a pena di inammissibilità, le liste dei testimoni, periti e consulenti tecnici, indicando le circostanze su cui deve vertere l'esame (artt. 468, 555, c.p.p.); il giudice può pronuciare sentenza di proscioglimento prima del dibattimento, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita o se il reato è estinto e per accertare ciò non è necessario procedere al dibattimento (art. 469, c.p.p.).